La Nuova Sardegna

Cagliari

Legittimo lo stop dei lavori a Tuvixeddu: l'appello dà ragione a Soru e al Ppr

La necropoli di Tuvixeddu salvata dal Ppr voluto da Soru
La necropoli di Tuvixeddu salvata dal Ppr voluto da Soru

In primo grado la Regione era stata condannata a risarcire all'impresa Cualbu quasi 80 milioni, ora la cifra si è ridotta a 1 milione e 200mila euro

09 aprile 2018
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CAGLIARI. Era legittima l'interruzione dei lavori del nuovo quartiere residenziale a ridosso della necropoli punica di Tuvixeddu, a Cagliari, imposto nel 2006 dalla Regione Sardegna alla società Nuove Iniziative Coimpresa del gruppo Cualbu.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Roma limitando a un milione e 200 mila euro il risarcimento che l'ente pubblico dovrà pagare ai costruttori. Quattro anni fa il Tribunale aveva disposto un indennizzo di 77,8 milioni, ma ora i giudici di secondo grado hanno accolto l'impugnazione del lodo arbitrale presentato dalla Regione nel 2013 riducendo drasticamente la somma dovuta al gruppo Cualbu e consentendo il recupero di quanto già depositato a favore di Coimpresa.

Lo stop ai lavori deciso dalla Giunta allora guidata da Renato Soru, era arrivato dopo il rinvenimento di 1.200 nuove sepolture puniche non ancora censite. L'intervento della Coimpresa era stato varato nel 2000: oltre alle palazzine nel colle di Tuvixeddu la società avrebbe dovuto realizzare anche un parco archeologico e una strada che attraversava il canyon industriale che divide la collina.

In sostanza, la seconda Sezione civile della Corte d'appello di Roma sottolinea che dal settembre 2006, cioè dall'entrata in vigore del vincolo del Ppr, il Piano paesaggistico regionale varato dalla Giunta Soru, già riconosciuto definitivamente legittimo dai giudici amministrativi, nessun danno può essere riconosciuto al costruttore per il blocco dei lavori subito dall'applicazione del Ppr.

"In conclusione - si legge nella sentenza - il risarcimento non può che essere limitato all'unico provvedimento risultato illegittimo e che aveva determinato un ritardo nei lavori, vale a dire quello di sospensione dei lavori, emanato nell'agosto del 2006, e quindi prima della entrata in vigore del Ppr - l'8 settembre di quello stesso anno - dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo".

La Regione quindi deve essere ritenuta responsabile soltanto per i giorni di ritardo compresi tra il 9 agosto 2006 e l'8 settembre 2006. "Tenuto conto - si legge ancora nella sentenza della Corte d'Appello di Roma - che per ogni giorno di ritardo è stato calcolato un pregiudizio della società Coimpresa pari ad euro 38.900,00, la Regione deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di euro 1.205.900,00 (euro 38.900,00 per 31 giorni)".

Infine, in merito all'efficacia dell'articolo 49 delle Norme Tecniche di Attuazione (Nta), la Corte precisa che "con l'adozione del Piano Regionale e della disposizione transitoria di cui all'art. 49 NTA, peraltro, l'esecuzione di lavori di edificazione all'interno dell'area inserita nel piano era divenuta irrealizzabile. Ne deriva che indipendentemente dalla perdurante efficacia () di questo e degli altri provvedimenti cautelari illegittimi, l'edificazione era stata comunque impedita dalla intervenuta approvazione della misura transitoria di salvaguardia, sino a quando il Comune di Cagliari non si fosse dotato di un Piano regolatore conforme al Ppr".

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