La Nuova Sardegna

Il Senato approva la legge sul biotestamento

L'aula del Senato
L'aula del Senato

Superato l'ultimo scoglio con 180 voti favorevoli e 71 contrari

14 dicembre 2017
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ROMA. L'aula del Senato ha approvato  in via definitivamente il disegno di legge sul Biotestamento. A favore si sono espressi 180 senatori, contrari 71. Il disegno di legge era stato approvato dalla Camera il 20 aprile. Il cuore del provvedimento è l'articolo 3 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).Ecco il testo punto per punto.

IL CONSENSO INFORMATO - Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene «promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato» e «nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari».

I MINORI - Per quanto riguarda i minori «il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore».

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - Ogni «persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un' eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso »Disposizioni anticipate di trattamento« (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e «in conseguenza di ciò - si afferma - è esente da responsabilità civile o penale». Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione«. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, »la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni«.

PIANIFICAZIONE DELLE CURE - Nella relazione tra medico e paziente »rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità«.

L'ITER - Il provvedimento è stato approvato il 20 aprile dalla Camera. Durante l'esame in commissione al Senato sono stati presentati migliaia di emendamenti, 3005 solo in Aula. La presidente della commissione Emilia De Biasi a fine ottobre si è dimessa da relatrice proponendo, per accorciare i tempi di esame, di valutare l'invio in Aula del testo senza relatore.

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