La Nuova Sardegna

Nuoro

Assunzione annullata il Tar dà ragione al Comune di Irgoli

di Valeria Gianoglio
Assunzione annullata il Tar dà ragione al Comune di Irgoli

Per il tribunale l’amministrazione ha agito correttamente Al centro del ricorso un posto da istruttore di vigilanza

16 dicembre 2018
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IRGOLI. Nella battaglia a colpi di ricorsi e carte bollate seguita, alcuni mesi fa, a una determina del 9 agosto 2018 avente per oggetto l’assunzione di un istruttore di vigilanza attingendo dalla graduatoria del comune di Torpè, il Tar, in queste ore, dà piena ragione al Comune di Irgoli che aveva annullato la determina in regime di autotutela. In una ordinanza di sei pagine, infatti, la seconda sezione del tribunale amministrativo regionale stabilisce, in sostanza, che il Comune aveva fatto bene, a suo tempo, ad annullare tutto. «L’intervento in autotutela – si legge nell’ordinanza del tribunale amministrativo regionale – appare, in questa fase cautelare, sostenuto da sufficienti elementi di legittimità».

A ricorrere al Tar, chiedendo l’annullamento della determina con la quale il Comune di Irgoli aveva a sua volta annullato l’assunzione di un istruttore di vigilanza, era stato Piernicola Chessa, rappresentato dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero. Chessa aveva presentato ricorso contro il Comune di Irgoli, rappresentato dall’avvocato Salvatore Paolo Satta, e nei confronti dell’avvocato Salvatore Paolo Satta al quale il Comune di Irgoli aveva chiesto una consulenza legale prima di decidere se annullare o meno la determina sull’assunzione. Il legale Satta si è fatto rappresentare a sua volta, dunque, davanti al Tar, dall’avvocato Eulo Cozza del foro di Cagliari.

Nella ordinanza con la quale respinge la domanda cautelare avanzata dal ricorrente Chessa, il Tar, tra gli altri aspetti, rileva anche come ci sia stata una discrasia in relazione all’assunzione annullata, «che era stata disposta “a tempo determinato” (dunque “non” in attuazione delle decisioni della giunta). Una discrasia che emerge dalla decisione di utilizzare una graduatoria predisposta da altro Comune e che era stata redatta a conclusione di una selezione riferita all’assunzione di un dipendente “a tempo indeterminato”, ma “a tempo parziale”, e quindi diversa».

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