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la maddalena 

Da gennaio a marzo è vietata la pesca del pesce spada

Da gennaio a marzo è vietata la pesca del pesce spada

LA MADDALENA. Il comandante Leonardo Deri ha emesso una ordinanza per la disciplina della pesca disciplina della pesca sportiva. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei...

17 ottobre 2017
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LA MADDALENA. Il comandante Leonardo Deri ha emesso una ordinanza per la disciplina della pesca disciplina della pesca sportiva. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti della pesca sportiva e ricreativa marittima, ma anche per la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada (Xiphias Gladius).

Dopo avere visto tutte le normative, il comandante ha ritenuto necessario aggiornare le disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo delle unità da diporto che approdano nei sorgitori ricadenti nell’ambito di giurisdizione di questa Autorità marittima e che effettuano la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada. Quindi l’ufficiale ha dispostoche la pesca, la detenzione, il trasporto e lo sbarco di esemplari di pesce spada sono vietati dall’1 gennaio (incluso) al 31 marzo (incluso). La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e detenzione è stabilita, dall’articolo 87, in 140 centimetri. È vietato detenere a bordo e sbarcare esemplari di pesce spada privi di parti esterne (rostro o pinne). Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti della pesca sportiva e ricreativa. Per questo tipo di pesca è obbligatorio comunicare, come previsto, l’effettuazione della pesca sportivo-ricreativa del pesce spada che è sottoposto a preventivo nullaosta da parte della competente autorità marittima. Non sono consentiti anche la vendita e il commercio dei prodotti della pesca sportiva e ricreativa.

Riferendosi ai proprietari o armatori e pescatori ricreativi o sportivi, che intendano esercitare la pesca del pesce spada, questi, dice l’ordinanza, dovranno presentare, all’Autorità marittima, specifica dichiarazione in carta semplice, inerente la volontà di svolgere l’attività di pesca in questione con unità da diporto. Gli interessati dovranno inoltre presentare, unitamente alla dichiarazione, la seguente documentazione: copia autenticata della polizza di assicurazione del motore, copia della relativa documentazione amministrativa, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, copia della licenza di navigazione dell’unità (qualora iscritta nei registri delle imbarcazioni da diporto).

La dichiarazione, munita del nullaosta dell’Autorità marittima, consente lo svolgimento dell’attività di pesca per tutti i soggetti presenti a bordo e deve essere esibita, assieme agli altri documenti dell’unità, all’atto del controllo, (andrea nieddu)

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