La Nuova Sardegna

Oristano

Arborea, illegittime le multe con l’autovelox

di Simonetta Selloni

Nuova pronuncia della Cassazione per violazione dei diritti della difesa: i multati erano centinaia

07 ottobre 2018
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ARBOREA. La strada è tracciata e per le multe, centinaia, rifilate agli automobilisti dal Comune di Arborea per eccesso di velocità lungo la Sp 49, tra il 2008 e il 2012 grazie all’utilizzo dell’autovelox, si prevedono tempi bui. A oscurarli ci sta pensando, con sistematicità che si potrebbe definire suprema, vista la provenienza, è appunto la Corte di Cassazione. Per essere chiari, quelle multe, ad una ad una, si stanno rivelando illegittime perché comminate pregiudicando il diritto della difesa, non rimediabile nella fase di opposizione.

Almeno 120 tra gli automobilisti immortalati dai flash dell’autovelox si erano rivolti al Giudice di pace di Terralba, che su quei presupposti aveva dato loro ragione. Ma il successivo giudizio, da parte del Tribunale di Oristano al quale aveva fatto ricorso il Comune di Terralba, aveva invece sposato la tesi dell’amministrazione. Nuovo ricorso dei multati, questa volta per Cassazione: e la prima sentenza, la n. 26441 del 2016, aveva riconosciuto le ragioni dell’automobilista che allora era rappresentato dall’avvocato Rossella Oppo.

Quella stessa sentenza è richiamata dalla Suprema Corte nel pronunciamento depositato il 4 ottobre scorso e che dà ragione a un’automobilista, Erika Ranaroldo, anche in questo caso difesa dall’avvocato Oppo. La data dell’infrazione contestata è i 17 novembre 2008. La Cassazione ha accolto il primo dei quattro motivi di ricorso prospettati dall'avvocato Oppo, che sosteneva l'illegittimità del verbale della polizia municipale, non essendo riportati gli estremi del decreto prefettizio con cui si autorizzavano i vigili a rilevare la velocità con l'autovelox, senza procedere alla contestazione immediata della violazione. Questa era stata la ragione per la quale il Giudice di pace di Terralba aveva dato ragione all’automobilista; secondo il tribunale, invece, non si trattava di un vizio motivazionale ma puramente formale, sanabile con l’accesso agli atti. I supremi giudici, nell’accogliere invece la tesi del difensore, hanno lapidariamente sottolineato, riguardo alla sentenza del tribunale che “la critica non coglie nel segno”. Vale a dire, non era un semplice vizio formale. Il processo torna al giudice monocratico (diverso dal primo), ma la previsione è che presto arriveranno altre sentenze-fotocopia da parte della Cassazione.(simonetta selloni)

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