La Nuova Sardegna

«Abbanoa non può emettere ingiunzioni»

di Mauro Lissia
«Abbanoa non può emettere ingiunzioni»

Accolto dal giudice il ricorso di un utente di Oristano, illegittima la riscossione coattiva dei crediti 

22 marzo 2018
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CAGLIARI. Abbanoa ha diritto di esigere i propri crediti nei confronti degli utenti, ma deve farlo attraverso la richiesta di iscrizione a ruolo e non direttamente, perché la società in house della Regione non è un soggetto abilitato all’accertamento e alla riscossione e anche perché i rilievi dell’Anac - l’Autorità nazionale anticorruzione - mettono in forte dubbio il fatto che i comuni possano esercitare nei suoi confronti il controllo analogo. A sostenerlo è il giudice dell’esecuzione del tribunale di Oristano Consuelo Mighela in un’ordinanza con la quale conferma su ricorso di un cittadino di Oristano, Ottavio Cominu, la sospensione dell’esecuzione presso terzi già decretata dal tribunale e condanna Abbanoa a pagare 1050 euro di spese per il giudizio. La decisione non è definitiva: la causa passerà ora nelle mani del giudice competente, cui le parti potranno esporre le proprie argomentazioni. Nel frattempo però l’utente considerato moroso da Abbanoa potrà attendere senza perdere il diritto al servizio idrico la decisione del tribunale sul suo ricorso contro l’ingiunzione fiscale a pagare 2628 euro di consumi che Cominu contesta come non dovuti. Al di là del caso individuale, l’ordinanza del giudice Mighela è importantissima come precedente: da quando - era il 30 dicembre 2015 - il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito che anche alcuni enti pubblici possono emanare ingiunzioni di pagamento e riscuotere coattivamente i crediti, Abbanoa non ha esitato a utilizzare questa possibilità senza passare per l’ufficio delle Entrate e per le famigerate cartelle esattoriali. L’ordinanza del giudice Mighela solleva un pesante interrogativo su tutte le procedure dello stesso tipo avviate da Abbanoa per recuperare crediti e fornisce agli utenti un’arma di difesa. Nel ricorso presentato al giudice dell’esecuzione si sostiene infatti che Abbanoa «non poteva essere equiparata a una pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo, pur essendo esercente in regime di concessione del servizio idrico integrato, e poiché non rientrava fra i soggetti iscritti all’albo» e di conseguenza «era sprovvista del potere di emettere ingiunzioni di pagamento a proprio favore per il recupero coattivo dei suoi asseriti crediti». Non solo: secondo il ricorso l’ingiunzione fiscale che riguarda l’utente di Cabras sarebbe inesistente dal punto di vista giuridico «dal momento che Abbanoa spa non aveva provveduto alla notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario né di messo notificatore, bensì tramite il proprio direttore generale e procuratore speciale Sandro Murtas» secondo il ricorso «in violazione di quanto prescritto dalle norme sulla notificazione degli atti». Tesi accolte dal giudice, per il quale «parrebbe che Abbanoa abbia adottato una forma di riscossione coattiva del credito non autorizzata dalla legge, né dal Ministero». Opposta la tesi di Abbanoa: l’ingiunzione è legittima in forza del decreto del 2015. La parola passa ora al giudice del merito.



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