La Nuova Sardegna

Legge sull'insularità, le firme avranno valore politico

Paolo Fois
La sede del parlamento europeo a Bruxelles
La sede del parlamento europeo a Bruxelles

Il problema oggi è far sì che le norme europee le quali già riconoscono la condizione di svantaggio trovino finalmente una doverosa attuazione

15 aprile 2018
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In un articolo pubblicato sulla Nuova Sardegna del 3 gennaio scorso, ho avuto modo di esporre alcune riflessioni sulla ben nota iniziativa tendente a ottenere il riconoscimento, a livello costituzionale, del principio di insularità: il principio secondo cui i permanenti svantaggi naturali che frenano lo sviluppo delle isole devono essere compensati con misure adeguate. Si trattava di riflessioni che si basavano sul testo del quesito referendario, operando una distinzione fra una valutazione sul piano politico (senz'altro positiva) e quella sul piano giuridico (con alcune riserve).A seguito della decisione dell'Ufficio regionale per il referendum, che ha giudicato inammissibile la consultazione referendaria, il progetto è stato adattato, essendosi ritenuto preferibile perseguire l'obiettivo facendo ricorso non più a un referendum regionale, ma a una proposta di legge nazionale di iniziativa popolare.

Gli elettori italiani (segnatamene quelli della Sardegna, della Sicilia e delle isole minori) sono quindi chiamati a firmare il relativo testo nei prossimi sei mesi.Ai cittadini sardi che nei mesi scorsi avevano sottoscritto il quesito referendario non sarà forse sfuggito, all'atto di apporre la seconda firma, un particolare che merita di essere attentamente valutato: mentre nel quesito l'inserimento in Costituzione del principio di insularità sarebbe avvenuto "in coerenza con l'art. 174, 3° comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea", nel testo della proposta di legge è omesso qualsiasi riferimento all'Unione, nel richiamare gli svantaggi derivanti dall'insularità e nel sottolineare l'impegno dello Stato ad adottare misure volte a compensare tali svantaggi. Si tratta di una differenza non di poco conto, che si può anche spiegare con la presa d'atto, da parte degli estensori del testo, che detto articolo 174 non costituisce una base sufficiente per fondare il principio di insularità. A questo fine, andrebbero parimenti richiamate altre disposizioni del citato Trattato, nonché la Dichiarazione relativa alle regioni insulari del 1997.

La scelta di ignorare il diritto dell'Unione non potrebbe a ogni modo far dimenticare che è nell'ambito di questo diritto che le norme sull'insularità sono state definite negli ultimi vent'anni: si tratta di norme al cui rispetto non soltanto l'Unione europea, ma anche gli Stati membri sono da tempo obbligati. Sotto un profilo giuridico, quindi, anche in assenza di un espresso riconoscimento a livello costituzionale della condizione di insularità lo Stato italiano non potrebbe non conformarsi a quanto previsto dal diritto europeo, le cui norme prevalgono su quelle interne che risultino contrastanti. A ben guardare,C: secondo i Trattati europei, infatti, le politiche riguardanti le regioni insulari andrebbero finalizzate alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, eliminando progressivamente gli svantaggi propri di queste regioni. Il lato positivo della proposta di legge di iniziativa popolare va colto quindi nel fatto che la stessa richiama lo Stato italiano alle sue responsabilità, per avere in questi anni tenuto una condotta di sostanziale estraneità rispetto a una politica a favore delle regioni insulari, da condurre in collaborazione con le istituzioni dell'Unione e all'interno di esse.

Per questo motivo, è di fondamentale importanza che venga di gran lunga superato il numero minimo delle 50.000 firme richieste per la sua presentazione: indipendentemente dagli incerti esiti del successivo dibattito parlamentare, ben difficilmente il significato politico di una massiccia partecipazione popolare potrebbe essere ancora a lungo ignorato.

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