La Nuova Sardegna

Sassari

I clienti della pizzeria fanno chiasso fino a notte fonda

Cosa far per sopravvivere alla «movida»

27 dicembre 2013
2 MINUTI DI LETTURA





A pochi metri dalla mia abitazione c’è una pizzeria con annesso bar. Alle 23 gli avventori del locale si riversano all’esterno per fumare, formando gruppi numerosi! Schiamazzi ed urla si protraggono a volte sino all'una di notte. Si può caso configurare l'art. 659 c.p. per il disturbo alle persone e al riposo delle medesime?

Il problema del disturbo del riposo altrui a causa della movida notturna ha richiamato più volte l'attenzione della giurisprudenza, soprattutto considerate le frequenti ripercussioni derivanti dall’attività svolta dai locali pubblici collocati in aree residenziali rispetto al diritto alla quiete degli abitanti di queste ultime. La Cassazione ha di recente confermato un proprio orientamento, già da tempo consolidato in relazione al caso rappresentato, ribadendo che il gestore di un locale aperto al pubblico che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne possa considerarsi responsabile del reato previsto dall'art. 659 cp, punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a € 309. La qualità di titolare della gestione comporta infatti l’assunzione di un obbligo di controllo, e quindi del dovere di evitare il verificarsi di situazioni quali quella sopra descritta, anche eventualmente attraverso il ricorso alla forza pubblica affinché venga repressa una simile condotta. Il primo passo da consigliare per evitare il protrarsi di tali comportamenti disturbanti, quando venga superato il limite della normale tollerabilità dei rumori o degli schiamazzi (normalmente fissato al superamento dei rumori di fondo di almeno 3 decibel), può essere invece quello di inviare una diffida, con la quale se ne richiede al gestore la cessazione. In caso di sua mancata risposta o attivazione, si potrà ricorrere all'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, meglio se corroborata da perizia eseguita da un tecnico qualificato e sussista un pericolo per la salute, al fine di ottenere un provvedimento da parte del giudice. Resta comunque fermo il diritto al risarcimento del danno subìto a causa degli schiamazzi. In alternativa sarà possibile inoltre presentare un esposto al Comune, il quale effettuerà gli accertamenti necessari tramite un tecnico qualificato ed eventualmente sanzionerà il gestore, ordinandogli la cessazione o il contenimento del rumore. È l'autorità pubblica che deve far rispettare leggi e regolamenti, il vivere civile e la normale convivenza.(Avv. Giuseppe Bassu)

In Primo Piano
Turismo

In Sardegna un tesoretto di 25 milioni dall’imposta di soggiorno: in testa c’è Olbia

di Salvatore Santoni
Le nostre iniziative