La Nuova Sardegna

Sassari

Costi di disattivazione leciti entro i limiti stabiliti dall’Agcom

Credo che questo problema interessi quasi tutti gli utenti delle compagnie telefoniche. Vorrei un parere dell’avvocato Bassu circa la legittimità o meno del contributo di disattivazione che le...

01 ottobre 2014
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Credo che questo problema interessi quasi tutti gli utenti delle compagnie telefoniche. Vorrei un parere dell’avvocato Bassu circa la legittimità o meno del contributo di disattivazione che le società di telefonia richiede all’utente in caso di recesso contrattuale, alla luce della normativa vigente in materia.

Con l’attuale surplus d’offerta nel settore delle comunicazioni e le compagnie telefoniche che, per conquistare una buona fetta di mercato e di clienti, si fronteggiano a colpi delle più varie promozioni, il consumatore non sempre riesce ad avere chiarezza in merito ai singoli punti del contratto.

In particolare, quanto ai costi di disattivazione spesso sorgono delle diatribe tra il gestore e l’utente, il quale, al momento della chiusura del rapporto contrattuale, si vede addebitare degli importi aggiuntivi, dei quali non si spiega la provenienza.

Nella maggior parte dei casi, tali costi sono i famosi “contributi di disattivazione”, i quali sono perfettamente legittimi, purché rispondenti ai limiti stabiliti dall’Autorità Garante per le Comunicazioni (Agcom) che, in ogni caso, devono essere previsti contrattualmente e all’interno della normativa prevista dalla stessa Agcom.

Secondo la Delibera numero 41/08/Cir delle linee guida della Direzione tutela dei consumatori dell’Agcom, l’utente deve pagare solo i costi realmente sostenuti dalle compagnie telefoniche per la disattivazione del servizio. Inoltre tale spesa deve essere dimostrata dagli operatori secondo «il concetto di pertinenza del costo che dovrà essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalità/strumentalità dei costi/ricavi».

Nel caso di disattivazione vera e propria, quindi, il consumatore è tenuto a versare una somma che però deve essere preventivamente comunicata dalle varie compagnie telefoniche all’Agcom e approvata da quest’ultima. Qualora il cliente tema di essere stato vittima di una truffa oppure ritenga che il costo addebitatogli sia eccessivo, potrà rivolgersi al Garante o, in alternativa, potrà promuovere un procedimento di conciliazione con la compagnia interessata.(Avv. Giuseppe Bassu)

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