La Nuova Sardegna

Sassari

I figli non lavorano e allora sarà il padre a sobbarcarsi il mutuo

I figli non lavorano e allora sarà il padre a sobbarcarsi il mutuo

Ho acquistato una casetta al mare in un diverso comune che non è quello di residenza e vorrei, da subito, rogitare a favore dei miei due figli. Il problema è che non hanno lavoro e non potrebbero...

30 settembre 2015
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Ho acquistato una casetta al mare in un diverso comune che non è quello di residenza e vorrei, da subito, rogitare a favore dei miei due figli. Il problema è che non hanno lavoro e non potrebbero sobbarcarsi un mutuo ipotecario, cosa che invece può fare lo scrivente. Nel compromesso d’acquisto possono figurare i figli e il sottoscritto figurare come garante del mutuo? Vorrei cambiare la residenza di almeno uno dei figli ed evitare che compaia il mio nome (trappola della seconda casa) per rogitare a loro favore. So che il mutuo ipotecario e il rogito sono due cose separate, ma comunque dovrebbero viaggiare parallelamente.

Per poter acquistare l’immobile con le agevolazioni “Prima Casa” è necessario che l’acquirente sia residente nel Comune ove è ubicato l’immobile in acquisto ovvero che entro 18 mesi l’acquirente trasferisca ivi la residenza (salvo che si tratti di soggetti appartenenti alle forza armate o che svolgano nel Comune ove si trova l’immobile la propria attività lavorativa); che l’acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di altre abitazioni nel medesimo Comune; che non abbia già usufruito delle agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale per l’acquisto di abitazione. Se pertanto i suoi figli intendono chiedere le agevolazioni dovranno rispettare tali requisiti. Per quanto riguarda l’accesso al credito, ogni istituto bancario segue dei regolamenti interni in ordine alla concedibilità del finanziamento (a seconda della solvibilità del mutuatario) ed alla necessità di garanzie personali (fideiussione). In ogni caso è possibile che il genitore paghi per il figlio o mediante una donazione indiretta, intervenendo direttamente nell’atto per il pagamento del prezzo (art. 1180 c.c.) o mediante una donazione diretta del denaro con atto notarile prima dell’acquisto.(Ufficio studi del Consiglio notarile)

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