La Nuova Sardegna

Sassari

Chi può violare la privacy del caro estinto

Chi può violare la privacy del caro estinto

Due tipi di informativa in ospedale: richiesta della cartella clinica e diritto di accesso ai dati riguardanti persone decedute

16 novembre 2016
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Di recente è improvvisamente scomparso un mio parente e i medici non ci hanno dato una chiara informazione della causa del decesso dicendo che ancora dovevano essere scritti dei documenti. Tutti i giorni sentiamo nei telegiornali le notizie su errori medici e di casi di malasanità, con buona pace dei parenti che non sono nemmeno messi a conoscenza di come sono andati i fatti. Si può pretendere l’informazione dai medici?

L’informazione è un elemento essenziale nella comprensione degli avvenimenti sia per affrontare il dolore di una scomparsa sia, dal punto di vista giuridico, per verificare eventuali responsabilità in ambito medico.

Quando parliamo di informazioni riguardanti un decesso, è necessario rivolgere l’attenzione al trattamento dei dati personali dal momento che il Codice della Privacy contiene una disciplina a tutela non solo della segretezza di ogni singolo individuo ma anche del diritto degli interessati ad essere portati a conoscenza di determinate situazioni.

Come affermato da una recente giurisprudenza, con la morte non vengono meno le esigenze di segretezza e riservatezze delle notizie sui soggetti deceduti, fino all’ormai noto diritto all’oblio.

Esistono attualmente due differenti tipologie di informativa: la richiesta della cartella clinica di cui all’art. 92 cod. privacy e il diritto di accesso ai dati riguardanti persone decedute previsto dall’art. 9 co.3 della stessa legge.

La differenza tra le due tipologie di accesso ai documenti contenenti dati personali consiste nella necessità o meno di una giustificato motivo per potervi fare ricorso.

Nel caso di semplice accesso ai dati non è necessario fornire una giustificazione alla richiesta, fermo restando il requisito generale dell’interesse all’informazione che può essere spiegato nel caso rappresentato dal rapporto di parentela.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di copia della cartella clinica del defunto la normativa fissa condizioni più rigide tra cui spicca la “documentata necessità” ossia l’interesse a difendere e tutelare un diritto in sede giudiziaria o in ambito amministrativo.

A seconda dell’interesse verificato caso per caso, i parenti avranno diritto ad essere informati in modo esauriente, potendo adire le vie giudiziari anche di carattere amministrativo in caso di rifiuto da parte dell’Amministrazione sanitaria.

Avvocato Giuseppe Bassu

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