La Nuova Sardegna

Sassari

La commorienza dei coniugi evita litigi tra eredi

In caso di incidente si considerano deceduti nello stesso momento

08 marzo 2017
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Come si fa la successione in caso di morte contemporanea di entrambi i coniugi, dove il marito aveva figli di primo letto e la moglie i genitori ancora in vita. Chi eredita i beni di chi? Grazie.

La fattispecie da lei prospettata può essere risolta grazie ad un istituto espressamente previsto dal nostro Codice civile attuale e già disciplinata nel precedente Codice civile del 1865 e precisamente l'istituto della “commorienza” di cui all’articolo 4. Oggi dettato in via generale nell’ambito delle vicende che interessano la persona, ma che trova la sua applicazione principale proprio nell’ambito del diritto successorio. Detta norma prevede testualmente che «Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento». Si vuole pertanto evitare nei casi in cui dai diversi atti di morte non risulti se due o più soggetti sono deceduti in giorni o ore diverse che il giudice sia costretto a ricorrere a delle presunzioni basate sull’età, sul sesso o sulla forza fisica per stabilire chi è sopravvissuto a chi, come, peraltro, accadeva in legislazioni lontane nel tempo. Partendo dal presupposto che non vi sia un testamento e che i coniugi sono eredi legittimi tra di loro, e considerando che la successione può aprirsi a favore di un determinato soggetto solo se lo stesso è in vita al momento della morte del de cuius, poiché i due coniugi si considerano deceduti nello stesso momento, i loro beni andranno direttamente ai rispettivi parenti più prossimi. Gli eredi del marito saranno esclusivamente i suoi figli di primo letto, mentre alla moglie succederanno i genitori in parti uguali e per l’intero qualora la stessa non abbia altri figli, fratelli, sorelle o loro discendenti. L’art 4 sulla commorienza pone una sorta di presunzione e da ciò consegue che qualora una persona abbia interesse a sostenere la sopravvivenza di una persona a un’altra, l’onere della prova sia a suo carico. Ad esempio i figli di primo letto del marito avrebbero interesse a dimostrare, fornendo prova, che la coniuge è morta prima di lui e pertanto, anche se magari per qualche ora, i beni della stessa sono entrati nel patrimonio del padre, per poi essere trasmessi a loro dopo il suo decesso.

Ufficio Studi del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

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