La Nuova Sardegna

Sassari

L'ESPERTO RISPONDE - Comunione dei beni, regole ed eccezioni

L'ESPERTO RISPONDE - Comunione dei beni, regole ed eccezioni

Sono considerati in comproprietà tra marito e moglie tutti (o quasi) gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio

22 marzo 2017
3 MINUTI DI LETTURA





Gentili notai, quali sono i beni che non costituiscono oggetto della comunione legale dei beni e sono pertanto considerati oggetti personali? I gioielli di famiglia e i quadri di valore rientrano tra questi beni anche se acquisiti dopo il matrimonio? Grazie per la vostra cortese risposta.

La comunione legale dei beni, introdotta con la legge 151/1975, regola i rapporti patrimoniali della famiglia e diviene operante automaticamente al momento del matrimonio, salvo che i coniugi non dichiarino di adottare il regime della separazione dei beni. La comunione legale si basa sul principio per cui tutti gli acquisti compiuti da uno o entrambi i coniugi dopo il matrimonio sono considerati in comproprietà tra marito e moglie. Esistono alcune eccezioni, indicate nell’art. 179, lett. a) del codice civile. Restano beni personali quelli acquistati dai coniugi prima del matrimonio, quelli pervenuti per successione o per donazione a favore di uno dei coniugi dopo il matrimonio, quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. L’articolo 179 menziona tra i beni che non rientrano nella comunione legale anche quelli: «di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori» e «i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge». Restano inoltre personali i beni acquistati dopo il matrimonio: «con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto». Sono esclusi dalla comunione i beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (per es. le automobili) di uso strettamente personale che servono all’esercizio della professione o che sono acquistati dopo il matrimonio con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, «quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge».

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha, in sostanza, voluto far cadere in comunione immediata le ricchezze acquistate e accumulate dopo il matrimonio, come la casa, il mobilio, l’automobile e gli investimenti come una collezione di francobolli o di monete, i quadri (d’autore o meno), i gioielli (detti, non per nulla, di famiglia), fatta eccezione per i beni pervenuti per successione o per donazione a favore di uno dei coniugi dopo il matrimonio.

Particolari incertezze derivano dall’interpretazione della lettera c) dell’art. 179 c.c. che menziona tra i beni che non rientrano nella comunione legale quelli: «di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori». L’individuazione di questi beni si basa innanzitutto su un criterio oggettivo, vale a dire sulla naturale destinazione del bene (per esempio: vestiario, scarpe, occhiali…). Se ciò non è sufficiente, è necessario adottare un criterio soggettivo basato sulla concreta utilizzazione del bene (per esempio quando si tratta di gioielli, occorre distinguere a seconda che siano acquistati per scopo di investimento, nel qual caso rientrano nella comunione legale; oppure per semplice ornamento, ed in questa ipotesi sono considerati beni personali).

Di recente la Cassazione (sentenza del 13 febbraio 2017, n. 6595), ha ordinato il sequestro dei gioielli della moglie a causa dei reati commessi dal marito, specificando che: «in caso di comunione legale dei beni gli acquisti effettuati dopo il matrimonio sono di proprietà anche dell’altro coniuge, a meno che non si tratti di beni di uso strettamente personale del tutto sottratti, in quanto tali, alle disponibilità dell’altro», precisando inoltre che: «l’uso dimostra la disponibilità del bene da parte del coniuge ma non esclude quella dell’altro». La comunione legale dei beni, dunque, non è assolutamente un ostacolo alla confisca, anzi; semmai «l’acquisto effettuato con provviste dell’altro coniuge legittima la presunzione “iuris tantum” della disponibilità anche da parte di quest’ultimo».

Ufficio Studi del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

In Primo Piano

VIDEO

Il sindaco di Sassari Nanni Campus: «23 anni fa ho sbagliato clamorosamente. Il 25 aprile è la festa di tutti, della pace e della libertà»

L’intervista

L’antifascismo delle donne, la docente di Storia Valeria Deplano: «In 70mila contro l’oppressione»

di Massimo Sechi
Le nostre iniziative