La Nuova Sardegna

Sassari

Illegittimi tutti i patti che limitano i diritti dei soci

Ma la convocazione dell’assemblea può essere ordinata dal tribunale

12 aprile 2017
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I diritti dei soci di minoranza di una S.P.A devono essere specificati nell’atto costitutivo oppure ce ne sono alcuni previsti dalla legge e che non è necessario siano ulteriormente specificati? Mi spiego meglio: dopo un certo numero di assemblee andare deserte, il socio di minoranza può chiedere lo scioglimento della società? Grazie

Mai ci stancheremo di ripetere che non possiamo dare con questa rubrica pareri che riguardino casi concreti. La specificità di ciascuno di essi, impone, infatti, il loro esame in termini, appunto, specifici e, aggiungerei, non pubblici; fortunatamente, il processo a mezzo stampa non è contemplato nei testi di procedura e i risultati a cui appare giungere sono comunque ininfluenti per il vincitore ed il soccombente.

In linea generale: molti diritti dei soci (anche individuali e non solo di minoranza) sono previsti dalla legge e non richiedono, per essere tutelati, alcuna specifica disposizione statutaria; spesso, anzi, è illegittima qualsiasi disposizione statutaria o patto parasociale che ne limiti o annulli la tutela. Uno dei diritti previsti per legge (e quindi esercitabile in assenza di specifiche disposizioni statutarie) è garantito dall’articolo 2367 cod. civ. che riconosce ad una minoranza del capitale sociale di ottenere la convocazione dell’assemblea perché questa tratti su un determinato ordine del giorno. Il diritto è un diritto alla convocazione e non un diritto alla costituzione dell’assemblea e alla discussione dell’ordine del giorno. In caso di mancata convocazione e quindi di inadempimento all’obbligo imposto agli organi sociali, la conseguenza non è, peraltro, lo scioglimento della società ma la convocazione d’autorità. In caso di inerzia l’assemblea sarà convocata dal tribunale e anche in tale caso, peraltro, potrà, legittimamente, andare deserta per carenza del numero legale eventualmente previsto in statuto. Il disposto dell’articolo 2484 cc non contraddice quanto sopra esposto. La norma prevede, fra le altre, quale causa di scioglimento delle società di capitali l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea. La norma deve essere collegata con quanto dispone l’articolo 2364 2°comma che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria, almeno una volta l’anno. Almeno una volta l’anno l’assemblea deve, infatti, non solo essere convocata ma anche riunirsi e deliberare sull’approvazione del bilancio. Tale ultima delibera è l’unico atto essenziale dell’assemblea. L’assemblea straordinaria potrebbe, infatti, non essere mai necessaria e la sua inattività non può, pertanto, essere causa di scioglimento della società; l’assemblea ordinaria potrebbe, ugualmente, mai deliberare su argomenti diversi dall’approvazione del bilancio e dalla nomina degli amministratori. Ad eccezione del caso sub 1 (approvazione bilancio) e sub 2 (nomina degli amministratori) l’esercizio delle altre attribuzioni riconosciutele dall’ art 2364 non è essenziale per la vita della società e potrebbe non presentarsi mai l’ occasione di un loro esercizio.

In sintesi, non mi sembra esistano cause di scioglimento della SPA collegabili ad una persistente inattività dell’assemblea in spregio di un generico diritto dei soci di minoranza alla discussione di un argomento.

Piuttosto esistono esclusivamente cause di scioglimento legate ad un persistente inattività dell’assemblea nell’assumere delibere essenziali alla vita sociale quali l’approvazione del bilancio e la nomina degli amministratori.(Ufficio studi Consiglio notarile)

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