La Nuova Sardegna

Sassari

Contro la minaccia coreana c’è solo l’arma del negoziato

Paolo Fois

20 aprile 2017
3 MINUTI DI LETTURA





Da molti giorni ormai, l'opinione pubblica segue con viva apprensione le notizie riguardanti la controversia fra la Corea del Nord e gli Stati Uniti per gli esperimenti nucleari di Pyongyang. La crisi è stata ampiamente commentata, specialmente sotto due aspetti: le ragioni (di politica interna o internazionale) della svolta "interventista" annunciata da Donald Trump, e le reali intenzioni delle due parti nel prossimo futuro. L'aspetto che, per contro, è stato completamente ignorato è quello di sapere se gli esperimenti nucleari nord-coreani violino la legalità internazionale; se, più concretamente, siano o meno contrari alle norme del diritto internazionale in materia.

La questione non è certo da sottovalutare, quando si tratti del ricorso alla forza armata per sanzionare la condotta di uno Stato: non soltanto nelle ripetute dichiarazioni ufficiali degli esponenti politici, ma altresì negli atti internazionali di maggior rilievo ricorre con insistenza il concetto che il rispetto del diritto internazionale è condizione essenziale per il mantenimento della pace. In tema di esperimenti nucleari, le norme che potrebbero essere violate sono fondamentalmente quelle che si ricavano dal Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari del luglio 1968: un trattato in cui, da un lato, si prevede l'obbligo per gli Stati non dotati di armi nucleari di non fabbricare né di procurarsi in qualsiasi modo armamenti o dispositivi nucleari, stabilendosi, d'altro lato, che gli Stati già dotati di armi nucleari sono tenuti a procedere ad un disarmo nucleare generalizzato. Gli obblighi in questione, tuttavia, non nascono automaticamente per gli Stati: come per qualsiasi trattato, alla prevista condotta saranno tenuti soltanto una volta dato il loro consenso attraverso la firma e la ratifica. Anche dopo l'adesione al Trattato sulla non proliferazione uno Stato può decidere di sottrarsi al rispetto degli obblighi assunti. L'articolo VII, infatti, riconosce ad ogni parte contraente, sussistendo determinate condizioni, un diritto di recesso. Considerato che la Corea del Nord, inizialmente parte del trattato, si è avvalsa di tale diritto, è assai dubbio che, sotto un profilo strettamente giuridico, la stessa sia tenuta a non compiere esperimenti che le consentano, come già si verifica per molti altri Stati, di dotarsi di un armamento nucleare.

Restando sul piano giuridico, non è determinante il fatto che il Consiglio di sicurezza abbia ritenuto "una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale" il possesso, da parte di Pyongyang, dell'arma nucleare. Come lo stesso Consiglio ha riconosciuto in alcune risoluzioni, e come negli atti internazionali riguardanti la proliferazione nucleare viene costantemente ribadito, è dal Trattato del 1968 -finché lo stesso non sarà modificato - che devono essere desunte le norme internazionali che tutti gli Stati, qualora ne siano parti, sono tenuti a rispettare. E il Consiglio di sicurezza, pur disponendo di un ampio potere discrezionale, non può spingersi fino a contrastare le norme internazionali in materia di proliferazione nucleare. Così ricostruito il quadro giuridico, essenziale per valutare il rispetto o meno della legalità internazionale, appare evidente che la controversia fra gli Stati Uniti e la Corea del Nord dovrebbe essere risolta, nel rispetto del diritto internazionale, attraverso negoziati. È la via, del resto, seguita nella precedente "crisi del nucleare iraniano", composta con l'accordo concluso a Ginevra nel luglio del 2015. La stessa via, che il Governo giapponese e quello cinese hanno nei giorni scorsi vivamente auspicato, in aderenza al principio secondo cui è col ricorso ai mezzi pacifici che le controversie internazionali dovrebbero anzitutto essere risolte.

In Primo Piano
Turismo

In Sardegna un tesoretto di 25 milioni dall’imposta di soggiorno: in testa c’è Olbia

di Salvatore Santoni
Le nostre iniziative