La Nuova Sardegna

Sassari

«Caria procuratore, nomina legittima»

di Gianni Bazzoni
«Caria procuratore, nomina legittima»

Accolto il ricorso del Csm e del ministero contro il verdetto del Tar del Lazio. Chiuso il caso sollevato da Elena Pitzorno

15 settembre 2017
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SASSARI. Il consiglio di Stato ha scritto la parola fine sul contenzioso di giustizia amministrativa avviato dopo il ricorso del magistrato Elena Pitzorno contro la nomina di Gianni Caria a capo dell’ufficio della procura della Repubblica di Sassari. La sentenza è stata pubblicata ieri e - in sostanza - riconosce che il Consiglio superiore della magistratura ha operato correttamente quando nella seduta del 24 febbraio 2016 ha deliberato il conferimento dell’incarico a Gianni Caria per la direzione dell’ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.

A quella nomina si era opposta - con ricorso al Tar del Lazio Elena Pitzorno (rappresentata dall’avvocato Alessandro Lipani) che aveva avviato l’iniziativa contro il Csm, il ministero della Giustizia e nei confronti del “concorrente” Gianni Caria per rivendicare che quel posto di dirigente della Procura sassarese spettasse a lei. E a novembre del 2016 - rilevando un “vizio di carattere procedimentale”, il Tribunale amministrativo del Lazio aveva accolto il ricorso della Pitzorno che da anni guida il Tribunale per i minorenni di Sassari. Materia delicata, quella alla base del contenzioso di giustizia amministrativa, nella quale si incrociano le competenze e l’autonomia - garantita dalla Costituzione - del Consiglio superiore della magistratura (per la nomina dei magistrati) ma anche la necessità che la commissione del Csm possa e debba agire sulla base di parametri valutativi che devono restare tali dall’inizio alla fine dell’istruttoria. La nomina di fatto era stata congelata e il Csm e il ministero della Giustizia avevano fatto appello al consiglio di Stato, davanti al quale si era dovuto costituire anche Gianni Caria (rappresentato dagli avvocati Vanessa Porqueddu e Stefano Gattamelata). I giudici, nell’accogliere il ricorso, hanno spiegato che nella decisione del Csm non si evincono «obiettivi profili di illegittimità (anche per eccesso di potere), nè è rinvenibile una falsa rappresentazione dei fatti sottesa al giudizio valutativo del plenum, nè illogicità o contradditorietà del percorso svolto». I giudici hanno sottolineato che «l’assegnazione delle funzioni va effettuata all’esito di un giudizio complessivo e unitario che tenga conto tanto del merito quanto delle attitudini all’ufficio direttivo, senza che vada attribuita rilevanza a uno specifico parametro». Il Consiglio ha chiarito che «una volta individuati gli aspiranti inseriti nell’area di valutazione, l’anzianità non assume rilievo decisivo, valendo piuttosto le esperienze maturate nel tempo e le attività realizzate, da valutare non secondo l’elemento estrinseco del tratto di tempo di svolgimento, ma all’interno dei parametri sostanziali del merito e delle attitudini».

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