La Nuova Sardegna

Sassari

Ex Asi, Abbanoa deve pagare 5 milioni

di Nadia Cossu
Ex Asi, Abbanoa deve pagare 5 milioni

Condanna in appello: importi dovuti al Consorzio provinciale per i servizi di depurazione e fognatura di Porto Torres

02 dicembre 2017
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SASSARI. Per quel servizio di depurazione e smaltimento delle acque reflue del comune di Porto Torres – fornito dal Consorzio provinciale di Sassari (ex Asi) tra il 2010 e il 2013 – Abbanoa deve pagare in totale cinque milioni e 274mila euro. Lo dicono i giudici della sezione staccata di Sassari della corte d’appello. Proprio come aveva stabilito due anni fa il giudice Silvio Lampus con una sentenza che rigettava l’opposizione di Abbanoa contro i due decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti dal Consorzio tutelato in questa lunga vertenza giudiziaria dall’avvocato Stefania Spanu.

Il verdetto di secondo grado respinge totalmente il ricorso di Abbanoa e condanna il gestore unico anche al pagamento delle spese processuali.

Per capire bisogna fare un passo indietro. I decreti ingiuntivi erano due: il numero 941 del luglio 2013 con il quale si intimava ad Abbanoa il pagamento di due milioni di euro e il numero 1257 di ottobre dello stesso anno per la richiesta di 3 milioni e 250mila euro, oltre a interessi legali e spese del procedimento. All’emissione dei decreti (che sono poi stati riuniti) si era arrivati perché il gestore non aveva proceduto al pagamento delle fatture emesse negli anni tra il 2010 e il 2013 dal Consorzio industriale (che dispone di un proprio depuratore cui è collegato il collettore che raccoglie le acque destinate alla depurazione della città di Porto Torres).

Abbanoa aveva presentato ricorso in Appello contestando tra le altre cose il fatto che il tribunale avesse «riconosciuto valenza probatoria ai documenti prodotti dal Consorzio a sostegno del proprio credito nonostante le contestazioni della società di gestione in merito alla loro formazione unitalerale». Replicano ora i giudici di secondo grado: «Il Consorzio ha dato dimostrazione del proprio credito, avendo lo stesso provveduto a misurare i metri cubi di erogazione delle acque attraverso i rilievi piezometrici e fatturato le prestazioni in conformità a questi rilievi, e avendo per contro Abbanoa contestato questa misurazione soltanto sulla base della propria diversa fatturazione...».

Nella sentenza di primo grado il giudice Silvio Lampus aveva spiegato che le contestazioni ai “verbali di constatazione” erano «totalmente destituite di fondamento, generiche e immotivate perché i documenti erano tutti sottoscritti dal tecnico della società che gestiva l’impianto per conto di Abbanoa, in contradditorio con il tecnico Asi». Così venivano lette le fatture. E allora sarebbe quasi come se Abbanoa disconoscesse il lavoro dei suoi tecnici.

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