La Nuova Sardegna

Sassari

Ecco come funziona la legge 68 del 1999

Ecco come funziona la legge 68 del 1999

Riguarda quattro categorie, le Regioni devono istituire il fondo per l’occupazione dei disabili

23 luglio 2018
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SASSARI. La legge 68 del 1999 è conosciuta come norma “per il collocamento obbligatorio delle persone disabili” e punta all’inserimento nel mondo del lavoro con il sostegno di un insieme di norme per garantire un diritto fondamentale, che deve essere uguale per tutti.

Chi riguarda. La norma si applica a quattro categorie di cittadini disabili: le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai disabili intellettivi, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Inail; le persone non vedenti o sorde; le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio. Come si accerta. L’accertamento della disabilità è compito delle commissioni previste dalla legge 104/92. Tra l’altro, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quelle persone che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Il collocamento mirato. Si realizza con un insieme di strumenti che consentono di valutare la capacità lavorativa delle persone disabili e di inserirle nel posto adatto a loro. L’arma vincente dovrebbe essere la cooperazione tra gli uffici competenti, con i servizi sociali e sanitari del territorio.

Chiamate obbligatorie. I datori del lavoro del settore pubblico e privato sono obbligati ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili in una misura pari al 7 per cento degli occupati se hanno più di 50 dipendenti. La griglia è la seguente: due lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti; uno se da 15 a 35 (in questo caso l’obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni). La chiamata avviene con richiesta di avviamento agli uffici competenti e con la stipula di convenzioni.

Le Regioni. Le Regioni istituiscono il Fondo per l’occupazione dei disabili, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

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