La Nuova Sardegna

Il legale: «Rimborsi? Possibili, ma non adesso»

di Pier Giorgio Pinna
Il legale: «Rimborsi? Possibili, ma non adesso»

Ecco perché i passeggeri danneggiati possono ricorrere solo alla class action o fare cause singole

23 giugno 2013
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SASSARI. Solo con una class action o con cause individuali i passeggeri possono richiedere indietro la differenza tra prezzo pagato e tariffa corretta. Lo sostiene l'avvocato sassarese Luigi Azzena. Il quale tiene a chiarire di conoscere il caso esclusivamente dalle notizie date dai giornali, e non in maniera diretta. Ma conferma quel che l'Antitrust aveva sùbito reso noto: gli armatori verseranno gli 8 milioni di sanzione allo Stato, non ai viaggiatori. Se non fosse così, i princìpi del diritto verrebbero alterati. Sarebbe come se chi ha subìto lesioni da un automobilista pretendesse che la Stradale girasse a lui la multa inflitta al guidatore che ha causato l'incidente. Insomma, chi oggi voleva passare all'incasso dei rimborsi sbaglia i conti: in tutti i casi i tempi si dilateranno. Comunque Azzena ribadisce che la Regione può chiedere indennizzi, come sta già facendo, ma con un giudizio separato rispetto all'azione di classe, riservata in via esclusiva ai consumatori. Poi, nonostante di solito sia poco disposto a esporsi ai riflettori mediatici, il legale risponde alle domande che la decisione dell’Antitrust fa nascere.

Esaminiamo il caso dalla parte delle compagnie: quali le possibilità di opporsi?

«Come annunciato dalla Moby, le società possono, se lo ritengono, presentare ricorso al Tar. E poi, come di norma in qualsiasi causa amministrativa per il secondo grado di giudizio, rivolgersi al Consiglio di Stato. Il Tar può anche ribaltare le decisioni dell'Antitrust».

Mettiamoci ora dalla parte dei passeggeri: perché non esiste proprio alcuna chance di spartirsi quegli 8 milioni?

«Da un lato, c’è un interesse pubblico tutelato: la concorrenza vista come utile strumento per garantire la libertà del mercato. Dall'altro, l'interesse privato dei singoli a venire indennizzati. Ma le strade del risarcimento sono differenti, viaggiano su binari distinti, tra loro non c'è relazione».

Per quale ragione?

«Lo dico in altri termini. Le esigenze da tutelare sul fronte del diritto pubblico sono in capo all'Authority per eventuali pratiche lesive di carattere generale, ma lo Stato si occupa di sanzionare, punto e basta. Invece, le esigenze di tipo privatistico prevedono il ricorso all'azione di classe o la predisposizione di singole cause da parte dei cittadini per i danni subìti . Sono due canali alternativi».

Che possibilità d'indennizzo esistono con class action come quella avviata (e già rinviata) da Altroconsumo per 7mila viaggiatori?

«L'articolo 140 bis del decreto 206/2005 che nel 2007 ha introdotto l'azione di classe stabilisce che a promuoverla siano solo i consumatori. Quindi sono tagliati fuori albergatori, agenzie turistiche, enti pubblici. Le norme richiedono poi naturalmente che esista un danno accertabile».

Al lato pratico come si svolge la procedura?

«L'acchito fa capo a uno o più consumatori, affiancati o meno da un'associazione. La magistratura competente è il tribunale civile del capoluogo di regione dove ha sede la società chiamata a rispondere di comportamenti non corretti».

Poi che succede?

«Nella prima udienza il tribunale giudicherà se l'azione di classe è ammissibile o no, se il proponente ha i requisiti o meno, e ovviamente valuterà altre questioni preliminari. Se ammetterà l'azione, fisserà un "termine di pubblicità" per dare modo a tutti gli altri aventi diritto di partecipare. I tempi di volta in volta li stabilisce sempre la magistratura. Questo passaggio si chiama ufficialmente "adesione". E avviene senza oneri o formalità».

Che significa?

«Gli interessati, via fax o psta certificata, devono depositare in cancelleria l'atto scritto di adesione, senza necessità di farsi assistere da un avvocato. La differenza rispetto agli Usa e alla loro class action è che da noi non esiste il "risarcimento punitivo": in astratto, per quel che riguarda questioni come quella sorta adesso, si potranno così pretendere solo gli euro di differenza per quanto i singoli hanno pagato di sovrapprezzo, magari rivalutato ma senza somme a titolo di sanzione».

In alternativa?

«Ciascun passeggero può fare una specifica causa civile per le identiche ragioni. Ma seguire una via esclude l'altra. In entrambi i casi comunque i viaggiatori dovranno dimostrare il danno. E i magistrati potranno tenere conto delle decisioni prese dall'Authority. Ma giova ribadire che i due canali di giudizio resteranno del tutto separati. Così, pur in presenza di un provvedimento sanzionatorio dell'Antitrust, il giudice civile potrebbe ritenere non sussistente il danno subìto da un singolo consumatore se non dimostrato».

Una procedura tutt'altro che veloce, quindi?

«Oggi ci troviamo di fronte soltanto ai primi passaggi. Anche perché, tanto per la class action quanto per le cause civili, il giudice potrebbe scegliere di sospendere il giudizio in attesa delle decisioni sul ricorso davanti al Tar contro il provvedimento dell'Antitrust».

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