La Nuova Sardegna

Sassari

Negò le ferie a dipendente, Enel bacchettato dal Tar

di Daniela Scano
Negò le ferie a dipendente, Enel bacchettato dal Tar

I giudici amministrativi confermano sanzione inflitta dalla direzione del Lavoro e riaffermano: «Vacanze retribuite irrinunciabili per almeno quattro settimane»

11 marzo 2013
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SASSARI. Quattro settimane di ferie annuali sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e devono essere godute, se l’interessato ne fa richiesta, per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione. Le restanti due settimane possono (ma questo non significa affatto che devono) essere fatte nei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione.

Il Tribunale amministrativo regionale, prima sezione, nei giorni scorsi ha ribadito un principio di legge prima di respingere il ricorso dell’Enel che quindi dovrà pagare una sanzione di 409 euro (più altri 2000 di spese processuali) inflittagli dalla Direzione provinciale del lavoro di Sassari nel 2009. Oggetto del contendere non era certo il valore economico della causa, quanto l’affermazione del principio. La sentenza del Tar, motivata dal giudice estensore Grazia Flaim (presidente Marco Lensi, consigliere Giorgio Manca) riveste una doppia importanza: prima di tutto perché sul tema delle ferie retribuite bacchetta un colosso nazionale e non un piccolo imprenditore, e poi perché riafferma un principio legislativo sul quale i datori di lavoro tendono a glissare.

I giudici amministrativi hanno esaminato il caso di Angelo C., dipendente sassarese dell’Enel Distribuzione, la società del gruppo che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica sulle reti. L’Enel – assistito dagli avvocati Isabella Sanna, Giovanni e Iolanda Gentile – aveva chiesto ai giudici del Tar di rigettare il provvedimento del direttore regionale del Lavoro di Cagliari che il 24 dicembre del 2008 aveva respinto il ricorso dell’ente contro l’ordinanza della direzione provinciale del Lavoro di Sassari. L’ente dell’energia elettrica era stato sanzionato perché, nel corso di una verifica, gli ispettori del lavoro avevano accertato che nel corso del 2007 uno dei dipendenti aveva usufruito di soli nove giorni di ferie maturate nel corso dell’anno e di ulteriori 8 riferiti al 2006 «e come tali – scrive il giudice estensore – non computabili».

I giudici hanno ricordato che il decreto legislativo 66 del 2003, che attuò due direttice Ce in tema di ferie retribuite, prevede che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. «Tale periodo – recita la norma –salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione». Il periodo minimo di quattro settimane di ferie non può essere sostituito da indennità. Dopo avere ricordato che la divisione personale dell’Enel aveva ribadito il proincipio di legge, i giudici del Tar ricordano che nel caso specifico questo diritto venne invece negato al lavoratore Angelo C. E questo nonostante esplicite segnalazioni sindacali della Flaiei-Cisl che lamentavano la mancata fruizione delle ferie annuali in riferimento a quel dipendente. «In definitiva – si legge nella sentenza, depositata in cancelleria il 28 febbraio scorso – la sanzione è stata irrogata all’Enel in un caso nel quale il dipendente effettivamente non ha potuto consumare almeno la metà delle ferie maturate nell’arco del 2007, con violazione della disposizione di legge». Da qui la decisione di respingere il ricorso dell’Enel e la condanna dell’ente al pagamento di 2000 euro per spese processuali.

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