La Nuova Sardegna

Sassari

Il Tar condanna l’Agenzia delle Entrate

di Daniela Scano
Il Tar condanna l’Agenzia delle Entrate

Sassari, accolto il ricorso di un contribuente che si era visto negare l’accesso agli atti durante un contenzioso sul rimborso dell’Iva

13 maggio 2013
3 MINUTI DI LETTURA





SASSARI. L’accesso agli atti di una pratica non può essere negato dall’amministrazione finanziaria, che non ha alcun diritto di decidere l’utilità o meno della documentazione richiesta da un contribuente che vuole esercitare il proprio diritto di difesa nell’ambito di un contenzioso. E per farlo deve conoscere tutte le carte che lo riguardano. Con questa motivazione, nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo regionale ha imposto all’Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Sassari, di consegnare tutti i documenti richiesti da una società operante nel Sassarese. La seconda sezione del Tar (presidente Francesco Scano, consigliere Alessandro Maggio, estensore Tito Aru) ha annullato il provvedimento di diniego di accesso agli atti, emesso dall’Agenzia delle Entrate, e l’ha condannata a pagare le spese di giudizio sostenute dal contribuente.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Massimiliano Montone e Paolo Salvatore Satta. La vicenda, che potrebbe avere effetti a catena nei rapporti tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria, si riferisce a una pratica avviata nel settembre del 2008 dalla società sassarese per ottenere il rimborso dell’eccedenza Iva dell’anno 2007.

Rimborso negato dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento di cui il contribuente era comprensibilmente interessato a conoscere le motivazioni. Ma la curiosità era rimasta insoddisfatta perché il 19 febbraio scorso, dopo avere convocato gli interessati per l’accesso agli atti, l’Agenzia si era limitata a rilasciare la fotocopia dell’atto di diniego della richiesta di rimborso Iva.

In relazione agli altri documenti contenuti nel fascicolo, invece, l’Agenzia aveva tagliato corto: “sono atti non ostensibili alla parte”. Nel ricorso al Tar, la società aveva contestato la legittimità della decisione assunta dall’ufficio e aveva rimarcato la necessità di conoscere tutti gli atti del procedimento per esercitare pienamente il proprio diritto di difesa nell’ambito del contenzioso instaurato con l’amministrazione finanziaria.

I giudici hanno condiviso questa argomentazione. Nelle motivazioni della sentenza, dove non entra nel merito delle ragioni che avevano indotto l’amministrazione finanziaria a respingere la richiesta di rimborso Iva, il Tar spiega che «resta fermo il diritto del ricorrente di prendere visione di tutti gli atti del procedimento seguito alla presentazione della sua istanza, al fine di meglio tutelare le proprie pretese in sede contenziosa».

«Deve infatti ritenersi – scrivono i giudici – che in mancanza di esigenze particolari di tutela della riservatezza di dati sensibili di terzi (e salve le ulteriori ipotesi di legge, l’amministrazione che detiene atti suscettibili di incidere sulla sfera giuridica di un soggetto che ne vuole avere conoscenza per meglio organizzare le proprie difese, non possa impedirne l’accesso con motivazioni generiche o legate alla pretesa inutilità della conoscenza di atti procedimentali». La conclusione dei giudici è chiarissima: «l’accesso agli atti non può essere negato anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili in giudizio». «Infatti – spiega il Tar – l’apprezzamento sulla utilità o meno della documentazione richiesta non spetta né all’amministrazione destinataria né allo stesso giudice amministrativo, ma soltanto all’interessato che agisce per la tutela dell’interesse giuridicamente rilevante».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

In Primo Piano
I soccorsi

Olbia, si schianta con il suv contro tre auto parcheggiate

Le nostre iniziative