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Sassari

Il Tar al Comune: «Violato il principio d’imparzialità»

di Daniela Scano
Il Tar al Comune: «Violato il principio d’imparzialità»

Cossoine, annullata delibera che assegnò fondi pubblici con una transazione La graduatoria “de minimis” era stata annullata in autotutela dalla giunta

12 ottobre 2013
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COSSOINE. Quella transazione non poteva essere fatta, perché contraria al principio di imparzialità che deve sempre regolare l’assegnazione di contributi pubblici. La prima sezione del Tar (presidente Caro Lucrezio Monticelli, consigliere Grazia Flaim, estensore Giorgio Manca) nei giorni scorsi ha annullato con la sentenza 622/2013 la deliberazione della giunta comunale di Cossoine che il 20 novembre del 2007 aveva stipulato una transazione con due imprenditori del paese, assegnando loro fondi pubblici che solo dodici giorni prima aveva “congelato”. La vicenda si inserisce nel tortuoso percorso del “bando de minimis” per il triennio 2000/2003, approvato dal Consiglio comunale il 25 novembre del 2002, riaperto il 29 settembre del 2004 e annullato in autotutela dal Comune l’8 novembre del 2007. A due imprenditori, esclusi come altri dalla seconda tranche del bando, erano stati riconosciuti complessivamente 33 mila euro. In sostanza, dopo avere annullato la graduatoria la giunta aveva ugualmente versato il contributo ai primi due dell’elenco.

La sentenza 622/2013 è stata emessa cinque anni dopo il ricorso presentato da un imprenditore, assistito dagli avvocati Vittore Davini e Marcello Bazzoni, per chiedere l’annullamento della delibera con cui l’esecutivo aveva bloccato la seconda tranche di aiuti. Quattro mesi fa l’imprenditore ha rinunciato alle sue richieste «per sopravvenuta carenza di interesse» e i giudici hanno preso atto, dichiarando improcedibile la domanda.

A questo punto l’attenzione del collegio si è concentrata su quello che, per il ricorrente, era forse un aspetto marginale della vicenda: la transazione che la giunta di Cossoine aveva stipulato con due aspiranti all’assegnazione dei contributi “de minimis”. I giudici hanno visto in quell’accordo «una violazione della legge per l’attribuzione dei contributi in questione, in assenza di una previa procedura concorsuale e senza che fosse indicato alcun criterio o principio che giustificasse tale dazione». «Costituisce regola consolidata dell’azione amministrativa – si legge nella sentenza – quella secondo cui l’attribuzione a terzi di sovvenzioni o contributi finanziari debba essere preceduta dalla indizione di procedure selettive pubbliche, previa la determinazione dei criteri e delle modalità sulla cui base concedere i contributi». Il Tar ha condannato il Comune, assistito dall’avvocato Antonio Maria Lei, al pagamento delle spese giudiziali.

Al momento non si sa quali effetti pratici potrebbe avere la sentenza, contro la quale è presumibile che il Comune presenterà ricorso. Dopo la transazione, infatti, i fondi erano usciti dalle casse comunali. In qualche modo, se la sentenza del tar sarà confermata, quelle somme dovranno essere recuperate.

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