La Nuova Sardegna

Sassari

Pulizie nei locali dell’Ersu, il Tar annulla la gara

di Daniela Scano

Accolto il ricorso della società che aveva ricevuto l’incarico, poi revocato I giudici bacchettano l’ente per il diritto allo studio: «Verifiche illegittime»

17 ottobre 2013
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SASSARI. Colpo di spugna del Tar sulla gara per la pulizia degli stabili sassaresi dell’Ersu. Il Tar nei giorni scorsi ha annullato la determinazione del direttore generale dell’Ersu che il 4 febbraio scorso aveva escluso una società dalla gara che era stata aggiudicata per i prossimi tre anni alla seconda in graduatoria.

I giudici della prima sezione (presidente Caro Lucrezio Monticelli, consigliere Grazia Flaim, consigliere estensore Giorgio Manca) hanno accolto il ricorso della “Pulitori ed Affini Spa”, rappresentata dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Giuseppe Martelli. La società aveva partecipato alla procedura di gara indetta dall’Ersu, con un prezzo di partenza di oltre seicentomila euro, con il criterio di aggiudicazione della “offerta economicamente più vantaggiosa”. Al termine delle operazioni di gara, la commissione aveva attribuito alla “Pulitori ed Affini” un punteggio pari a 89,50, individuandola come aggiudicataria provvisoria.

I giudici del tribunale amministrativo non hanno condiviso le fasi successive della procedura, conclusasi il 4 febbraio con la esclusione della gara della “Pulitori ed Affini” per anomalia della offerta e con l’aggiudicazione dei servizi di pulizie alla società cooperativa “Euro & Promos Group”. Al centro del ricorso della “Pulitori ed Affini” c’era l’avvio di un processo facoltativo di verifica della anomalia della offerta «senza indicare quali fossero gli elementi specifici della offerta sulla base dei quali avviare la procedura». la società ha evidenziato una violazione del Codice dei contratti pubblici e i giudici della prima sezione ha dato ragione ai legali. «La norma – si legge nella sentenza 624/2013 del Tar – subordina l’esercizio del potere di verifica alla indicazione di specifici elementi attinenti l’offerta, dai quali si possa supporre l’inattendibilità della stessa e la conseguente necessità di sottoporla a controllo». Per il Tar, questa lacuna non può essere colmata dal verbale nel quale la commissione si riservò di fare la verifica «per l’importante ribasso praticato, nonché per la ristrettezza dei costi per la sicurezza». «L’elemento del ribasso – scrive il giudice estensore – non può di per sè giustificare l’avvio della procedura, tenuto conto che, come affermato dalla commissione nel medesimo verbale, il punteggio assegnato alla “Pulitori ed Affini” non ha superato il limite previsto dal codice dei contratti pubblici». Eccessivamente generico, poi, il riferimento dell’Ersu ai costi della sicurezza. Da qui «l’illegittimità della nota con la quale l’Ersu ha dato avvio al procedimento di verifica dell’anomalia».

Nonostante il motivo accolto sia idoneo «a travolgere, per illegittimità derivata, tutti gli atti impugnati dalla società, compresa l’aggiudicazione definitiva alla “Euro & Promos”», il Tar è comunque entrato nel merito anche delle altre argomentazioni degli avvocati della “Pulitori ed Affini”.Oltre a condividerli nella sostanza, i giudici della prima sezione hanno accolto i motivi della società di pulizie anche nella parte in cui evidenziano un vizio procedimentale in quanto la commissione dell’Ersu non pretese le necessarie precisazioni. E pertanto non la mise nelle condizioni di presentare l giustificazioni e chiarimenti.

«Dall’analisi svolta – scrivono in conclusione i giudici – appare del tutto evidente che il giudizio complessivo di anomalia della offerta è invalidato dalla erroneità e illegittimità dei profili esaminati». Da qui la decisione di annullare la determinazione del direttore generale. L’Ersu, che era difeso dall’avvocato Daniela Loi, è stato anche condannato alle spese giudiziali. La “Pulitori ed Affini” aveva chiamato in causa anche la “Euro & Promos” che si era costituita in giudizio con gli avvocati Roberto e Fabrizio Paviotti.

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