La Nuova Sardegna

Sassari

Come accertare se l’ex coniuge mente sul reddito

Il giudice può disporre verifiche da parte della Guardia di Finanza

20 novembre 2013
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Gentile Avvocato, il mio ex marito non contribuisce in alcun modo al mantenimento dei nostri figli. Al momento della separazione il giudice aveva stabilito un assegno, ma lui subito dopo ha perso il lavoro e da allora non dà più niente. Sospetto però che continui a lavorare in nero. Cosa posso fare per accertare che si stia prendendo gioco di me e per eventualmente costringerlo a darmi una mano?

L'assegno di mantenimento è lo strumento attraverso il quale, nel caso di separazione personale dei coniugi, si realizza nel concreto il principio generale secondo il quale i genitori devono educare, crescere e mantenere i figli, fino al momento in cui non siano in grado di provvedere a loro stessi autonomamente. A causa della particolare attenzione riservata alla prole e sul presupposto che il giudice stabilisca una somma di denaro adeguata a provvedere alle esigenze dei figli in proporzione alla situazione economica di ciascun genitore, è prevista dall'art.710 c.c. la possibilità di modificarne l'importo presentando una richiesta di revisione al giudice competente quando, come nel caso rappresentato, si verifichino eventi che modifichino le circostanze in base alle quali il primo provvedimento è stato adottato. La dimostrazione dell'esistenza di redditi in nero non può essere effettuata in assenza di prove concrete. Sul punto va detto come il Giudice possa decidere di incaricare dello svolgimento di un'indagine la Guardia di Finanza, fermo restando, d'altro canto, che la disoccupazione non viene considerata di per sé motivo sufficiente per l'interruzione di propria iniziativa del pagamento dell'assegno di mantenimento. Lo strumento utilizzato in questi casi per ottenere quanto dovuto è quello dell'intimazione ad adempiere (precetto), con l'avviso che, qualora si continuasse a non pagare, può essere attivata una procedura come quella del pignoramento sui beni dell'interessato, eventualmente anche presso terzi (es. somme presso conti correnti). Inoltre, quando il mancato versamento dell'assegno determini la mancanza degli elementi necessari a far fronte alle esigenze minime di vita dei minori, l'art. 570 c.p. prevede il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (Avv. Gius.Bas.)

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