La Nuova Sardegna

Sassari

Vuole lasciare i soldi alla moglie? Può farlo se i figli sono d’accordo

Sono sposato, con due figli ormai indipendenti, e possiedo un conto corrente bancario cointestato con mia moglie. Predisponendomi a farlo, posso nel testamento decidere che la metà del c/c sia, dopo...

26 febbraio 2014
2 MINUTI DI LETTURA





Sono sposato, con due figli ormai indipendenti, e possiedo un conto corrente bancario cointestato con mia moglie. Predisponendomi a farlo, posso nel testamento decidere che la metà del c/c sia, dopo la mia morte, devoluto esclusivamente a mia moglie in modo che sia solo lei a poterlo utilizzare? Ciò servirà a risolvere tutti i problemi con la banca? È opportuno, utile, legale dare atto che alla redazione del testamento sono presenti i miei figli e che poi gli stessi sottoscrivano il documento?

Innanzitutto, ai fini della corretta e valida redazione del testamento olografo, è necessario che il de cuius abbia disposto delle sue volontà di proprio pugno con la “sola” sua sottoscrizione. A prescindere dalla dichiarata “indipendenza” dei figli, il testatore, tuttavia, per l’ipotesi prospettata di successibili può disporre “liberamente” e come crede solo di un quarto del suo patrimonio (costituito da quello donato in vita e residuo alla morte), in quanto quota disponibile, mentre per la restante parte (3/4) deve garantire la quota ai suoi eredi legittimari e rispettivamente metà complessivamente ai figli e un quarto al coniuge. A tutela di detta garanzia i legittimari lesi possono impugnare il testamento. Ciò nonostante i figli, o che abbiano già ricevuto disposizioni in loro favore e ritengano pertanto soddisfatta la legittima loro spettante, o che pur non hanno nulla ricevuto, possono decidere di rispettare la volontà del testatore, aderendo così al testamento rinunciando all’azione di riduzione, con la sua pubblicazione – dando volontaria esecuzione alle disposizioni o espressamente davanti al notaio. Per risolvere i problemi operativi con la banca sarà invece necessaria e sufficiente la pubblicazione del testamento, che determini quale sia l’unico beneficiario del c/c, il coniuge, con adesione e rinuncia all’azione di riduzione degli altri legittimari, e la dimostrazione con atto notorio di chi sia l’erede e come tale legittimato ad operare sul c/c e dell’inesistenza di altri aventi diritto che possano successivamente reclamare dalla banca diritti o quote loro spettanti sul conto, avendovi rinunciato. La banca farà pertanto legittimamente affidamento sulla pubblicazione del testamento, sulle contestuali dichiarazioni di adesione dei legittimari espresse nel verbale di pubblicazione, e di coloro che attestano la notorietà delle circostanze suddette.(Ufficio studi del Consiglio notarile)

La Sanità malata

Il buco nero dei medici di famiglia: in Sardegna ci sono 544 sedi vacanti

di Claudio Zoccheddu
Le nostre iniziative