La Nuova Sardegna

Sassari

Il segretario comunale commette un errore, il notaio può sanarlo

Un mio parente nel 1984 acquistò un terreno nel Piano di Zona ex 167. Egli era coniugato in regime di comunione dei beni, ma il segretario comunale non ne diede atto nel rogito. In Conservatoria e in...

23 aprile 2014
2 MINUTI DI LETTURA





Un mio parente nel 1984 acquistò un terreno nel Piano di Zona ex 167. Egli era coniugato in regime di comunione dei beni, ma il segretario comunale non ne diede atto nel rogito. In Conservatoria e in Catasto egli è pertanto l’unico intestatario. Ai fini fiscali i coniugi hanno sempre considerato l’immobile in comunione. A novembre è venuto a mancare il coniuge non intestatario e gli eredi hanno presentato la dichiarazione di successione annotando che l’intestazione della visura catastale non era coerente. L’Agenzia delle Entrate, con qualche mugugno, ha registrato la Dichiarazione, ma ho qualche timore per la voltura e la trascrizione della stessa. Il mio parente può stare tranquillo o deve fare qualche adempimento particolare?

Anche se forse riuscirà ad avere un’esatta intestazione catastale del bene, a causa dell’errore commesso dal segretario comunale, sotto il profilo giuridico, mancherà la continuità nelle trascrizioni voluta dall’art.2650 c.c. in base al quale, nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto se non è stato (esattamente sic) trascritto l’atto anteriore di acquisto. Se l’errore del segretario comunale non può essere rimediato con una rettifica della nota di trascrizione, può sempre essere sanato con una rettifica dell’atto da parte di un notaio, che ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato. Per completezza di risposta, si ricorda che la dichiarazione di successione non è un atto di acquisto, ma una dichiarazione fiscale, così come valenza esclusivamente fiscale ha l’intestazione catastale eseguita in forza di questa. L’acquisto in capo all’erede avviene per effetto dell’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, ed è questo che ai fini giuridici è l’atto che va trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari per gli effetti dell’art.2650 citato, nonché la ragione per cui l’acquirente del bene ereditario, o la banca che su questo deve iscrivere ipoteca a garanzia di un mutuo, legittimamente possono pretendere la trascrizione dell’accettazione dell’eredità.(Ufficio studi Consiglio notarile)

In Primo Piano
Elezioni comunali 

Ad Alghero prove in corso di campo larghissimo, ma i pentastellati frenano

Le nostre iniziative