La Nuova Sardegna

Sassari

Caso Tanit, il Gup deposita la sentenza

di Nadia Cossu
Caso Tanit, il Gup deposita la sentenza

Abuso d’ufficio, il giudice aveva condannato l’ex assessore regionale Depau e la funzionaria Demuro

25 aprile 2014
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SASSARI. Sono state depositate nei giorni scorsi le motivazioni della sentenza di condanna nei confronti di Luisanna Depau (all’epoca assessore regionale al Turismo) e Margherita Demuro (direttore del servizio commercio in Regione) rispettivamente a un anno e 4 mesi e a un anno di reclusione per abuso d’ufficio esercitato sulla base di dichiarazioni nell’ambito dell’approvazione delle pratiche del centro commerciale Tanit di Sassari. Nella stessa inchiesta il gup ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex sindaco di Sassari Gianfranco Ganau e dell’allora dirigente del Suap Gianfranco Masia.

Secondo il gup Carla Altieri le imputate – in concorso con Ganau e Masia (per i quali si procede separatamente) – avrebbero negato alla società Sarda Vibrocementi e al suo legale rappresentante Nicolino Brozzu l’assenso alla richiesta di variante relativa al Tanit «procurando intenzionalmente a Brozzu un danno ingiusto di rilevante gravità – scrive il giudice – per l’impossibilità di ultimare il complesso in conformità alle esigenze della società Erteco Italia promittente acquirente in virtù di un preliminare stipulato con la Sarda Vibrocementi». Il tutto «mediante l’adozione di una serie di atti amministrativi illegittimi, uno dei quali ha cagionato un ulteriore danno a Sanna Francesco». Si tratta del funzionario della Regione “defenestrato” dopo questa vicenda – secondo l’accusa proprio dalla Depau – per essersi messo di traverso perché non fu disposto a firmare un atto sulla variante al Tanit.

L’inchiesta era partita dalle accuse del costruttore Brozzu proprio in merito a quella controversa pratica edilizia. Secondo la Procura, vennero commessi abusi d’ufficio. Brozzu, a progetto approvato, si vide bloccare l’iniziativa imprenditoriale da Comune e Regione. A quel punto decise di ricorrere al Tar e qui si sarebbe configurato uno dei reati contestati a Ganau: la tentata concussione, perché avrebbe cercato di convincere il costruttore a ritirare il ricorso davanti al tribunale amministrativo.

La Altieri ripercorre tutta la vicenda e arriva a sostenere che «la richiesta di variante presentata da Brozzu nel 2006 rappresenta l’elemento scatenante che ha mosso i soggetti implicati nella vicenda a perseguire un unico risultato: quello di bloccare l’intrapresa del costruttore. Ciò è stato realizzato attraverso un percorso caratterizzato da innumerevoli anomalie procedimentali che sono sfociate nell’adozione di atti contrari alla legge». Atti che avrebbero di fatto impedito a Brozzu di realizzare l’accorpamento richiesto «che poteva legittimamente pretendere – sostiene la Altieri – La conseguenza è che dal rigetto dell’autorizzazione si è originato un grave danno ingiusto rappresentato dall’impossibilità di completare l’opera secondo le indicazioni progettuali ritenute maggiormente utili alla riuscita dell’intrapresa, con rilevanti ricadute negative sia con riferimento alla perdita di somme versate o da ricevere che di chances in campo commerciale». Il recesso dal contratto da parte della società Erteco «ha comportato alla Sarda Vibrocementi la perdita della caparra versata con tutte le ulteriori inevitabili conseguenze anche in tema di indebitamento con le banche».

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