La Nuova Sardegna

Sassari

Mandato: un incarico per buoni “padri di famiglia”

Mandato: un incarico per buoni “padri di famiglia”

Vincoli per chi dovrà compiere atti giuridici con particolare diligenza

29 marzo 2017
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Egregi notai, che cosa può fare il mandatario e quali obblighi di legge ha, in caso di inadempimento grave, nei confronti del soggetto che lo incarica? Il contratto deve essere fatto con atto notarile, oppure è sufficiente una scrittura privata?

Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante) (art. 1703 c.c.). È un contratto che autorizza il mandatario ad operare al posto del mandante per porre in essere un’attività giuridica svolta discrezionalmente senza vincolo di dipendenza. Si tratta del compimento di soli negozi o atti giuridici e non di attività materiali. Le obbligazioni che fanno capo al mandatario sono precisate dal codice civile agli artt. 1710 e seguenti. Il mandatario è obbligato ad eseguire l’attività giuridica cui è incaricato con la diligenza del “buon padre di famiglia”, non eccedendo i limiti fissati dal mandato, nonché, al termine dello stesso, a comunicare al mandante l’esecuzione del mandato e a rendere il conto del suo operato. Si ritiene sia nullo il patto che esonera il mandatario dall’obbligo di rendiconto in quanto, in sostanza, si tratterebbe di una clausola di esonero dalla responsabilità per dolo o colpa grave vietata ex art. 1229 c.c..

Per diligenza del buon padre di famiglia deve intendersi l’impegno nel soddisfacimento dell’interesse del creditore (nello specifico il mandante), tipica dell’uomo medio, il buon padre di famiglia appunto, che va valutata in relazione alla specifica obbligazione che il debitore (mandatario) deve eseguire.

Salvo che non sia stata espressamente pattuita la gratuità, il mandato si presume oneroso per cui il mandatario ha diritto ad un compenso per la propria opera.

Il mandato può essere conferito con o senza rappresentanza a seconda che lo stesso si accompagni ad una procura o meno, cioè a seconda che sia previsto nello stesso contratto il potere di “spendere” il nome del mandante dichiarando che il mandatario agisce in nome e per conto di un altro soggetto.

Il mandatario è obbligato a contenere la sua attività all’interno dei limiti del mandato e dell’eventuale procura conferita. In caso di eccesso dai limiti del mandato, gli atti compiuti in eccesso sono inefficaci nei confronti del mandante e conseguentemente non incidono sul suo patrimonio. Il mandante può, tuttavia, convalidare tali atti mediante ratifica. Nel caso del “mandato con rappresentanza”, gli effetti dell’attività giuridica compiuta dal mandatario si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante; mentre, nel caso del “mandato senza rappresentanza”, il mandatario agisce in nome proprio e ha l’obbligo di trasferire, con un successivo contratto, il diritto acquistato in nome proprio ma nell’interesse del mandante.

Qualora il mandatario non adempia a tale obbligo, il mandante può chiedere al giudice il trasferimento del bene a suo favore mediante sentenza costitutiva, qualora sia possibile, come appresso specificato.

Invece, se il mandato senza rappresentanza è relativo a beni mobili, il mandante ne acquista immediatamente la proprietà e può rivendicare gli stessi beni che non gli siano stati trasferiti sia contro il mandatario che contro i terzi, salvo che, nel mentre, il mandatario abbia trasferito ad un terzo detti beni mobili ed il terzo ne sia entrato in possesso in buon fede.

Il mandato è un contratto a forma libera. Se ha ad oggetto attività giuridica che presupponga, a pena d’invalidità, il rispetto di determinati requisiti formali, il mandato dovrà rivestire la stessa forma richiesta per l’atto da compiere. Ciò è pacifico qualora si tratti di mandato con rappresentanza relativo, per esempio, alla compravendita di un immobile. In questo caso dovrà essere redatto per iscritto in quanto l’art. 1350 c.c. prescrive detta forma per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili. Non è indispensabile l’intervento del Notaio ma è sufficiente una scrittura privata. Tuttavia, poiché, come sopra precisato, le vicende relative ai beni immobili, per essere opponibili ai terzi, debbono risultare dai pubblici registri, il mandato con rappresentanza, ai fini della trascrizione del trasferimento, dovrà risultare da atto notarile, sia esso atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Si discute, invece, relativamente al mandato senza rappresentanza ad acquistare un bene immobile, che, secondo alcuni, potrebbe essere conferito anche oralmente. Ciò comporterebbe tuttavia, in caso di inadempimento da parte del mandatario, l’impossibilità di chiedere al giudice il trasferimento del bene a favore del mandante mediante sentenza costitutiva, per difetto di forma del mandato, nel qual caso il mandante potrà agire solo per risarcimento del danno da inadempimento.

Nettamente contraria è la giurisprudenza che afferma che anche il mandato senza rappresentanza per concludere un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta a pena di nullità deve essere rilasciato necessariamente per iscritto.

Ufficio Studi Consiglio Notarile dei distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

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