La Nuova Sardegna

Oristano

Fanghi dalla Puglia, sequestro confermato

di Enrico Carta
Fanghi dalla Puglia, sequestro confermato

La Cassazione dà ragione alla Procura e rigetta il ricorso della Geco Restano i sigilli all’impianto: «Non trattava solo scarti di depurazione»

05 giugno 2021
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MAGOMADAS. La storia del procedimento sullo smaltimento dei fanghi da depurazione provenienti dalla Puglia, o quel materiale che così viene chiamato, è ancora tutta da scrivere. Se però serviva un copione sul quale fare la sceneggiatura, questo lo dà la Corte di Cassazione con il suo pronunciamento del 21 maggio. Se non è una pietra tombale sulla vicenda, le somiglia molto perché i giudici della suprema Corte, oltre a dare ragione alla procura della Repubblica e alla collega del tribunale di Oristano, Annie Cecile Pinello, che già si era pronunciati favorevolmente sul sequestro dell’impianto di proprietà della società Geco, tracciano un sentiero dal quale vien difficile pensare che si possa uscire in un eventuale dibattimento.

Se i responsabili della Geco, in particolare l’imprenditore Leonardo Galleri assistito dall’avvocato Danilo Mattana, pensavano di uscire dal vicolo cieco del sequestro, le motivazioni con le quali questo è stato confermato diventano un pilastro fondante della bontà delle accuse mosse dal pubblico ministero Marco De Crescenzo che, sotto la supervisione del procuratore Ezio Domenico Basso, coordina le indagini affidate al Nucleo investigativo provinciale del Corpo forestale.

Punto per punto la Cassazione dice che tutte le valutazioni fatte dalla procura sono fondate. C’è tanta giurisprudenza nelle pagine del provvedimento, che viene riassunto indicando alcuni punti cardine. Il primo è la quantità di «inerti litoidi» superiori al limite imposto dalla legge e a quelli ancor più restrittivi indicati dalla Provincia. Poi si passa alla valutazione sull’esame dei materiali. La società sostiene fossero fanghi di depurazione provenienti dalla Puglia, la consulenza tecnica disposta dalla procura, ma anche l’osservazione a occhio nudo da parte della Forestale, chiarisce invece che sono presenti frammenti di laterizi, cemento e plastica.

Anche le procedure non vengono ritenute corrette, perché la registrazione al ministero sarebbe avvenuta solo in una fase successiva all’avvio del funzionamento dell’impianto. In ogni caso, anche dopo che la registrazione è avvenuta, a rendere tutto illegittimo ci penserebbe proprio la tipologia di materiale trattato e poi sversato nei campi in uso alla ditta stessa o concessi da privati. Chi pensava di avere gratuitamente dell’ottimo ammendante per concimare il proprio terreno deve fare i conti con le analisi che dicono che quello è tutto fuorché ammendante e la presenza di plastica, laterizi e cemento è lì a dimostrarlo.

Secondo i giudici, alla Geco nemmeno interessava troppo di cedere il prodotto o di sversarlo: i guadagni per la ditta provenivano indipendentemente dal commercio del prodotto finale successivo al trattamento. La riprova è che lo consegnava gratuitamente – parolina magica per la Cassazione – ai privati. Aveva necessità di liberare le vasche per poter accogliere nuovi fanghi e incassare. L’ultimo tra gli argomenti affrontati è quello dell’odore. «L’emissione» viene considerata «sanzionabile anche in caso di molestie alle persone». Se gli odori sono cioè percepiti come non tollerabili, questi vanno considerati come tali, ancor più in virtù del fatto che la ditta non aveva ancora l’autorizzazione quando i primi cattivi odori e gli sciami di mosche si sono presentati.

La chiosa è che tutto questo giustifica il mantenimento della misura e quindi il sequestro dell’impianto che resta sotto sigilli.

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