Rimborso e interessi negati sui buoni fruttiferi, casalinga vince la disputa con Poste Italiane
Accolto dall’Arbitro bancario il ricorso presentato dall’Adiconsum per i titoli del 1991
Oristano Per mettere al sicuro i suoi risparmi e guadagnare qualcosa, aveva acquistato buoni fruttiferi postali, ma alla scadenza dei titoli, Poste italiane le aveva negato il rimborso. Ora invece riavrà i suoi soldi, compresi gli interessi e il rimborso delle spese per il ricorso. Lo ha deciso l’Arbitro bancario finanziario, al quale si è rivolta attraverso l’associazione di consumatori Adiconsum. Protagonista della vicenda è una casalinga 64enne di Oristano. I buoni, del valore di 250mila lire, la signora li aveva acquistati nel 1991. «La vicenda riguarda il noto caso del buoni fruttiferi postali della serie Q/P piazzati ai risparmiatori da Poste dopo l’emissione del Decreto ministeriale del 13 giugno 1986 istitutivo della nuova serie Q, con rendimenti inferiori rispetto a quelli previsti per la precedente serie P – spiega il presidente regionale di Adiconsum, Giorgio Vargiu –. Sono titoli per i quali la società ha continuato a utilizzare i vecchi moduli omettendo di modificare l’indicazione stampata sul retro dei buoni per l’importo maturabile dal 21° al 30° anno di vita, lasciando intatta, visibile e non sostituita, la promessa di rendimento originariamente apposta per tale periodo».
A questo punto, la signora avviò un contenzioso legale affidandosi all’Adiconsum. L’Arbitro bancario, ha accolto il ricorso, sostenendo che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Esattamente l’opposto di quanto aveva stabilito a febbraio dell’anno scorso, la prima sezione della Cassazione civile. L’Arbitro bancario, infatti, ha disposto che Poste italiane debba riconoscere alla cliente gli interessi secondo l’originario regolamento. Non è tutto. Il Collegio ha disposto, che Poste italiane corrisponda alla Banca d’Italia 200 euro quale contributo alle spese della procedura e altri 20 euro alla ricorrente come rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
«È una decisione importantissima non solo perché riconosce ai risparmiatori il diritto di ottenere il rimborso previsto dalle condizioni apposte sui buoni, ma anche perché contraddice una precedente e controversa sentenza della Cassazione che aveva dato ragione a Poste Italiane – commenta Vargiu –. Ora tutti i piccoli investitori cui Poste rifiuta di rimborsare correttamente i titoli possono avanzare analoghi ricorsi dinanzi all’Abf e veder riconosciuti i propri diritti». (m.c.)