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La scadenza

Smart working, domani entra in vigore la legge: i nuovi obblighi e cosa rischiano i datori di lavoro – Ecco le novità

Smart working, domani entra in vigore la legge: i nuovi obblighi e cosa rischiano i datori di lavoro – Ecco le novità

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale il provvedimento dedicato alle piccole e medie imprese

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Roma Domani, martedì 7 aprile, entra in vigore la legge 34 del 2026, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale numero 68 del 23 marzo 2026, primo provvedimento annuale dedicato in modo esplicito alle piccole e medie imprese. Tra le disposizioni introdotte, l’articolo 11 interviene anche sul lavoro agile, con nuove regole che riguardano la sicurezza e gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro.

L’obbligo dell’informativa scritta

La novità centrale riguarda l’attività svolta in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. In questi casi, gli obblighi di sicurezza compatibili con questa forma di prestazione, in particolare quelli legati all’uso dei videoterminali, devono essere assolti attraverso la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale. Il documento deve indicare i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta fermo, inoltre, l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi legati alla prestazione resa fuori dai locali aziendali.

Le sanzioni previste

Una parte dell’articolo 11 aggiorna anche l’articolo 55 del decreto legislativo 81 del 2008, il Testo unico sulla sicurezza, che disciplina il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Come ricorda la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento “Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi”, la mancata consegna dell’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza comporta sanzioni per il datore di lavoro. Le pene previste vanno dall’arresto da due a quattro mesi fino ad ammende che possono arrivare a 7.403,96 euro.

A chi si applica la norma

La disposizione non riguarda solo le Pmi. L’obbligo dell’informativa scritta, infatti, si applica ad aziende e datori di lavoro di qualsiasi dimensione. Nel commentare le modifiche, la Fondazione Studi sottolinea che la nuova legge interviene direttamente sul decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, rafforzando un principio già emerso nella prassi applicativa e nella riflessione dottrinale. L’informativa scritta viene indicata come lo strumento cardine per l’adempimento degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile. Secondo l’analisi, il legislatore prende atto che il lavoro agile non rappresenta una semplice trasposizione del lavoro tradizionale in un contesto diverso, ma comporta una diversa configurazione dei fattori di rischio.

Che cos’è il lavoro agile

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall’assenza di vincoli di orario o di luogo e da un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, definita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. Una formula pensata per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e, allo stesso tempo, sostenere la produttività.

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