Il vicino scortese non può essere fermato
Non c’è un obbligo informativo in caso di lavori di manutenzione
Vorrei sapere se, in quanto proprietario di un fondo gravato da servitù di passaggio, ho diritto o meno ad essere informato da chi compie i lavori di manutenzione sul passaggio o se posso oppormi qualora questi lavori vengano fatti abusivamente.
Tra i diritti disciplinati dal Codice Civile, il legislatore ha inserito anche il diritto di servitù, ossia il diritto a godere di una determinata utilità previsto a vantaggio di un fondo (dominante), derivante dalla imposizione di un limite o peso a scapito di un fondo contiguo (servente). La servitù di passaggio costituisce una specificazione di tale figura e attribuisce al suo titolare il diritto di transitare nella proprietà del vicino per utilizzare al meglio il proprio fondo. La disciplina relativa all’esecuzione di lavori sul fondo servente è dettata dall’art. 1069 c.c., alla stregua del quale il proprietario del fondo dominante, nel far eseguire le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo adeguati al fine di recare il minor disturbo al proprietario del fondo servente. Non è pertanto previsto un vero e proprio obbligo informativo a carico del proprietario del fondo dominante rispetto all’eventuale esecuzione di lavori che incidano invece sull’area gravata dalla servitù di passaggio; né è prevista la possibilità di opporsi all’esercizio del diritto di servitù da parte di chi ne sia titolare, salvo che questi apporti delle innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. Nel caso di specie, fermo restando che ogni attività del tipo da lei su descritto dovrebbe almeno essere comunicata all’autorità competente e che sarebbe inoltre necessario prendere visione di una serie di elementi per formulare una risposta ben più esaustiva, non pare possibile opporsi all’esecuzione delle opere cui lei fa cenno nel quesito, adducendo a sostegno dell’eventuale azione giudiziaria il mancato avviso della loro attuazione da parte del suo vicino. Sarà invece opportuno valutare l’incidenza delle stesse sulla sua possibilità di utilizzo del fondo e gli eventuali turbamenti da lei sopportati in conseguenza della loro esecuzione, giacché, ove queste circostanze fossero tali da limitare in maniera sensibile la sua facoltà di godimento dell’area, le sarà possibile tutelarsi anche davanti al Giudice. È a dire che talvolta basterebbe una semplice telefonata per evitare rimostranze e mantenere dei buoni rapporti di vicinato.
Avvocato Giuseppe Bassu