La Nuova Sardegna

Sassari

Erede maleducato non paga il condominio

Erede maleducato non paga il condominio

L’amministratore, senza chiedere autorizzazione all’assemblea, procederà alla riscossione forzosa delle somme dovute

16 dicembre 2015
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Abito in un condominio dove siamo sempre andati tutti d’accordo, ma recentemente è deceduta una signora. Uno dei due figli si è impossessato dell’appartamento (affittando il proprio) e ormai da un anno non paga la quota condominiale, non apre la porta all’amministratore, né partecipa alle riunioni. Nel frattempo abbiamo affrontato spese considerevoli. L’amministratore ci ha spiegato che per ottenere il pagamento delle quote da parte di un condomino che non paga è necessario fare azione legale o altrimenti dividere tra gli altri nove proprietari la quota di chi non paga. Io vivo da una piccola pensione, non ritengo corretto che si debbano pagare quote anche per chi usufruisce dei servizi. Cosa si può fare?

Ciascun condomino è obbligato a partecipare alle spese necessarie per il godimento e le innovazioni delle parti comuni poiché fa parte di quella piccola comunità di singole persone che abitano l’edificio. Dopo un travagliato percorso giurisprudenziale, la responsabilità dei condomini per i debiti contratti dal condominio incombe su tutti i condomini singolarmente considerati e non, come avveniva in passato, in modo unitario tra di loro. La conseguenza di questa importante decisione giurisprudenziale è stata poi riconosciuta dalla riforma della disciplina condominiale con la legge 220/12. L’amministratore del condominio, ai sensi dell’art. 63 delle disposizioni d’attuazione al cod.civ., può ottenere un provvedimento giudiziario, ossia il decreto ingiuntivo, nei confronti del condomino moroso e curare il procedimento fino alla riscossione del credito. È importante evidenziare come la facoltà espressa dalla citata disposizione si trasformi in un obbligo per l’amministratore quando siano trascorsi sei mesi dall’approvazione del rendiconto (annuale ove il credito è inserito). Dagli elementi forniti risulta che il condomino moroso ometta di versare la propria quota di condominio da un anno e quindi l’amministratore, senza necessità di autorizzazione assembleare, dovrà ai sensi dell’art. 1129 co.9 cod.civ. procedere alla riscossione forzosa delle somme dovute. È opportuno infine notare come, salvo diversa volontà testamentaria, entrambi i fratelli siano tenuti al pagamento delle somme sicché sarebbe necessario procedere nei confronti di entrambi e non solo verso il possessore dell’immobile. Infatti gli eredi subentrano nei diritti del defunto in parti eguali e, nel caso rappresentato, negli oneri condominiali determinati dalla titolarità dell’appartamento.

Avvocato Giuseppe Bassu

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