Le regole poco democratiche della comunione tra coeredi
I miei suoceri hanno lasciato la casa di famiglia in usufrutto alle due figlie non sposate (anch’esse decedute) e la proprietà della casa ai due figli maschi (deceduti ). I nipoti che ereditano sono...
I miei suoceri hanno lasciato la casa di famiglia in usufrutto alle due figlie non sposate (anch’esse decedute) e la proprietà della casa ai due figli maschi (deceduti ). I nipoti che ereditano sono cinque, e quattro sono d’accordo per la vendita mentre l ’altro si oppone. Si può in qualche modo risolvere il problema?
Ferma la libertà di disporre del proprio diritto, nessuno dei partecipanti alla comunione può disporre delle quote di un altro. Il limite al potere di disposizione è la propria quota. In tema di comunione, a differenza di quanto avviene in tema societario, l’amministrazione dei beni comuni è affidata alla maggioranza esclusivamente per gli atti di ordinaria amministrazione. Non è quindi concesso a nessuna maggioranza alienare l’intero bene senza l’intervento in atto di tutti i comproprietari. Questo non può, peraltro, costringervi ad una comunione “eterna” tra comproprietari o coeredi. Ciascun partecipante può domandare la divisione e, senza accordo, ottenerla giudizialmente. Qualora il bene non sia comodamente divisibile dovrà essere assegnato al condividente (o gruppo di condividenti) che ne chiederà l’assegnazione (e che dovrà compensare gli altri) o sarà venduto all’incanto per dividerne il ricavato. Se il vostro disaccordo persiste, solo la richiesta di una divisione giudiziale potrà esservi utile. Tempi, costi e possibili dispiaceri di tale soluzione non possono non essere sottaciuti e tenuti nella debita considerazione.(Ufficio studi Consiglio notarile)