Tacita, espressa o dopo l’inventario: l’accettazione esclude la rinuncia
La eredità di un fratello è stata accettata con beneficio d’inventario (causa figlio minorenne) dalla moglie (separata ma non divorziata) e dai figli. Se al raggiungimento dell’età maggiore del...
La eredità di un fratello è stata accettata con beneficio d’inventario (causa figlio minorenne) dalla moglie (separata ma non divorziata) e dai figli. Se al raggiungimento dell’età maggiore del figlio, poiché la situazione è largamente debitoria, questi eredi dovessero rinunciare entrerebbero in ballo anche gli altri parenti (fratelli, nipoti)? In sostanza, chiedo se una volta accettata dagli eredi diretti (moglie e figli) i fratelli e/o nipoti debbono obbligatoriamente presentare rinuncia per non essere coinvolti.
Caro lettore, se l’eredità è stata accettata, tacitamente o espressamente, puramente o con il beneficio di inventario, come nel caso da Lei prospettato, non è possibile la rinuncia. Al limite è possibile impugnare l’accettazione per vizi della volontà (violenza, dolo, errore e incapacità), ma è un’ipotesi piuttosto remota, soprattutto laddove vi siano minori, in quanto l’accettazione è vagliata dal giudice. In ogni caso, eventuali altri successibili si troverebbero nella veste di semplici chiamati all’eredità. In tal caso, i chiamati ulteriori possono anche restare inerti, non compiendo atti che facciano presupporre la loro volontà di acquistare l’eredità e aspettare che si prescriva il diritto di accettare. Tuttavia, per una maggiore sicurezza e certezza, è consigliabile che chiamati ulteriori rinuncino espressamente all’eredità.(Ufficio studi Consiglio notarile)