Nomina del direttore del Parco dell’Asinara, respinto il ricorso di un candidato: cosa è successo
Il giudice conferma l’esclusione: «Era in pensione prima del bando»
Porto Torres È stato respinto dal Tribunale di Sassari (sezione lavoro) il ricorso presentato da un candidato contro l’Ente Parco dell’Asinara in relazione alla procedura per la nomina del nuovo direttore dell’area protetta.
L’uomo aveva partecipato all’avviso pubblico pubblicato il 27 ottobre 2025 per individuare una rosa di tre candidati da sottoporre al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per la nomina del direttore del Parco. Dopo aver superato la prima fase di valutazione dei titoli, era stato ammesso al colloquio, sostenuto il 4 marzo 2026.
Al termine della selezione, però, non era stato inserito nella terna approvata dal Consiglio direttivo con delibera del 16 marzo 2026. Il candidato aveva contestato l’intera procedura, sostenendo che la commissione avesse attribuito i punteggi del colloquio “in modo illogico e contraddittorio”. Dopo aver presentato un’istanza di accesso agli atti, una diffida all’Ente Parco e una successiva comunicazione al Ministero, aveva impugnato davanti al giudice il verbale della commissione e la delibera del Consiglio direttivo, chiedendone l’annullamento.
Nel ricorso lamentava la violazione delle regole previste dal bando e dalla normativa sui parchi nazionali, oltre alla lesione dei principi costituzionali di “imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione”. In via principale chiedeva la ripetizione della procedura selettiva a partire dalla fase del colloquio, con la nomina di una nuova commissione. In subordine il risarcimento dei danni patrimoniali, per la perdita della possibilità di ottenere l’incarico, e di quelli non patrimoniali, sostenendo “di aver subito un danno alla propria immagine professionale”.
L’Ente Parco, costituitosi in giudizio attraverso l’avvocatura dello Stato, ha però eccepito un elemento ritenuto decisivo: il ricorrente era collocato in quiescenza già dal 2015 (quindi prima della pubblicazione del bando). Secondo la difesa dell’Ente, questa circostanza comportava automaticamente la perdita dell’iscrizione all’Albo nazionale degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, requisito indispensabile per poter partecipare alla selezione prevista dall’articolo 9 della legge n. 394 del 1991.
La giudice Ilaria Grosso ha accolto questa tesi, ritenendo che questa circostanza rendesse irrilevanti le contestazioni sollevate sulla valutazione del colloquio, poiché la mancanza del requisito avrebbe comunque comportato l’esclusione dalla procedura.
Nella sentenza viene richiamato il decreto ministeriale n. 143 del 2016, allora vigente, secondo il quale “il collocamento in pensione determina l’automatica cancellazione dall’Albo dei direttori di parco”. Una disposizione che, osserva il Tribunale, “è stata confermata anche dal nuovo regolamento introdotto nel 2026”.
Il giudice sottolinea inoltre che l’obbligo di comunicare al Ministero il collocamento in quiescenza “ricade sul diretto interessato” e che, nel caso specifico, “il ricorrente risultava pensionato già prima dell’iscrizione all’Albo, avvenuta nel 2018” e quindi, secondo il Tribunale, era privo dei requisiti fin dall’origine per essere iscritto e, successivamente, per partecipare alla selezione bandita nel 2025.
Il candidato escluso è stato condannato dal tribunale al pagamento delle spese processuali.
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