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Nuoro

Consorzio industriale guerra per le tariffe, il Tar gli dà ragione

Consorzio industriale guerra per le tariffe, il Tar gli dà ragione

Respinta la richiesta degli operatori di Pratosardo «L’aumento necessario per garantire costi vivi e servizi»

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NUORO. Con sentenza del 19 gennaio scorso il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha risolto una controversia tra il Consorzio industriale (tutelato dagli avvocati Benedetto Ballero e Daniele Succu) e il Consorzio operatori di Pratosardo (rappresentati dagli avvocati Salvatore Zizi e Stefano Pittorra).

Un dissidio partito dalla Deliberazione n. 75 del 24 dicembre 2015 con la quale il Commissario Liquidatore del Consorzio Industriale di Nuoro Pratosardo, ritenne opportuno di adeguare le tariffe di cui al “Regolamento per la gestione e manutenzione ordinaria delle opere ed impianti consortili” risalente al 6 maggio 1999, che appunto prevedeva, e prevede ancora, i criteri attraverso i quali procedere al riparto tra gli utenti degli oneri e dei costi relativi alla manutenzione delle opere e degli impianti del comprensorio industriale.

In pratica, il Consorzio industriale nuorese, non riuscendo a far fronte alle spese per la manutenzione degli impianti e delle opere consortili applicando le tariffe del 1999, aveva deciso di adeguarle in modo da ripartire – a consuntivo – tra gli utenti, le varie spese vive effettuate.

L’Ente emetteva poi, le fatture. Con ricorso notificato in data 23 marzo 2016 il Consorzio Operatori Pratosardo (C.O.P.), chiedeva l’annullamento della Deliberazione n. 75/2015, deducendo, in particolare, il vizio di eccesso di potere poiché, ad avviso dei ricorrenti, il Commissario non aveva il potere di adottare l’atto impugnato. Richiesta inascoltata dal Tar che ha accolto accoglieva le difese del Consorzio industriale, respingendo il ricorso degli operatori, dichiarandolo infondato.

In sintesi, i giudici amministrativi hanno risolto il caso stabilendo che il commissario aveva il potere di adeguare le tariffe, rientrando tra gli atti idonei a salvaguardare il patrimonio dell’ente, come previsto dalla Delibera della giunta regionale numero 23 del 16 aprile 2008 che disciplina i poteri dei commissari liquidatori dei Consorzi Industriali Zir. Sempre il Tribunale regionale ha ritenuto che la Delibera impugnata, non essendo atto di straordinaria amministrazione, non necessitava di alcuna autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Le nuove e più alte tariffe, pertanto, erano legittime. L’aumento si era reso necessario per garantire la copertura dei costi vivi dei servizi essenziali forniti del Consorzio.

«Come è noto – si legge nella sentenza a firma del presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Caro Lucrezio Monticelli e dell’estensore Gianluca Rovelli – la violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 non sussiste quando in realtà non vi sia, sul piano sostanziale, una qualche possibile utilità della comunicazione; è ius receptum ormai che per stabilire se vi sia o meno violazione delle garanzie partecipative, occorre svolgere una valutazione di carattere non già meramente formale ma di carattere sostanziale. Dagli allegati alla delibera – aggiunge – si evince perfettamente il percorso logico giuridico seguito dal Commissario (che poi altro non è se non una operazione di tipo matematico con applicazione di criteri già approvati con regolamento del 1999). Il ricorso – ha concluso il Tar – è pertanto infondato e deve essere respinto». (k.s.)

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