La Nuova Sardegna

Nuoro

Raccolta dei rifiuti la De Vizia ricorre al Consiglio di Stato

Lo scorso luglio il Tar aveva respinto le ragioni della società L’appalto in house violerebbe le norme sulla concorrenza

31 ottobre 2018
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NUORO. Si apre un nuovo capitolo nella controversia legale che da tre anni a questa parte oppone l’amministrazione comunale e la De Vizia Transfer Spa, società specializzata nella raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con sede legale a Torino e sede amministrativa ad Avellino. Dopo aver perso al Tribunale regionale amministrativo di Cagliari, al quale aveva presentato un ricorso che era stato respinto, la De Vizia Transfer ora si rivolge al Consiglio di Stato. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha dato mandato all’avvocato Antonio Maria Lei per la tutela degli interessi del Comune anche in considerazione dell’esito favorevole del giudizio di primo grado.

La ditta ricorrente aveva partecipato alla procedura aperta per ottenere l’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani che il Comune aveva indetto il 13 gennaio del 2015. Ma lo stesso Comune, poco dopo, aveva deciso di sospendere in modo immediato quella gara perché nel frattempo una ditta aveva presentato un ricorso e il Comune voleva attendere che il Tar si pronunciasse sul caso. Il Tar aveva poi rigettato anche quel primo ricorso, ma il Comune aveva deciso comunque di approfondire la vicenda e di valutarla meglio dal punto di vista giuridico e tecnico. Al termine di questi accertamenti il Comune – nel frattempo alla giunta guidata da Sandro Bianchi era subentrata la giunta Soddu – aveva deciso di intraprendere una nuova strada: ritirare in autotutela gli atti della gara e indire «una procedura a evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio di igiene urbana secondo canoni più rispondenti al pubblico interesse», in sostanza gli obiettivi della società “è-comune srl” che debutterà il primo gennaio prossimo. La De Vizia, nel suo ricorso al Tar, aveva chiesto di annullare proprio la deliberazione con la quale il Comune decideva di ritirare in autotutela gli atti della gara e di intraprendere una nuova strada. Nella sentenza depositata nel maggio scorso, il Tar aveva promosso in pieno la decisioni dell’amministrazione comunale, compresa appunto la scelta di affidare il servizio in house. Questo perché il Comune aveva presentato «argomentazioni che non appaiono manifestamente irragionevoli sotto il profilo dell’economicità e della compatibilità finanziaria».

Così come non aveva trovato credito presso i giudici amministrativi la tesi secondo cui affidando la società in house, cioè allo stesso Comune, quest’ultimo avesse in qualche modo violato le norme sulla concorrenza, visto che tale scelta escludeva a priori ogni società esterna. A questa obiezione il Tar di Cagliari aveva risposto affermando che «il servizio di igiene urbana non è riconducibile alla categoria dei servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza; e ciò per la semplice ragione che l’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale) riserva ai comuni “in regime di privativa” la “gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento”, sottraendolo, pertanto, al mercato concorrenziale», come è riportato nella sentenza che aveva respinto su tutti i fonti il ricorso della società campana. (p.me.)



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