La Nuova Sardegna

Nuoro

Fanghi a Tossilo, respinto il ricorso della Glm Srl

di Giulia Serra
Fanghi a Tossilo, respinto il ricorso della Glm Srl

Macomer, la società non ha adeguato il progetto per produrre energia Il Consiglio di Stato dice l’ultima parola sul contenzioso con Regione e Provincia 

28 aprile 2021
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MACOMER. La Glm Ambiente S.r.l. non avrà nessun risarcimento del danno. Tutt'altro, è stata condannata al pagamento delle spese e degli onorari quantificati rispettivamente in 20mila euro a favore della Regione Sardegna e 5mila della Provincia di Nuoro. Così ha stabilito, in sede giurisdizionale, la quarta sezione del Consiglio di Stato presieduta da Luigi Maruotti, pronunciandosi sui ricorsi presentati dalla società di Elmas che, un decennio fa, avrebbe voluto realizzare a Tossilo un impianto per l'ossidazione dei fanghi e la digestione anaerobica della frazione organica di rifiuti finalizzato alla produzione di energia elettrica. Il progetto rientrava nell’Accordo di Programma per l’area di crisi di Tossilo, nell'ambito del quale aveva ottenuto un finanziamento pubblico di quasi 10 milioni su un investimento complessivo di 25, ma non vide mai la luce.

Al centro del contenzioso i tempi del procedimento che stabilisce la necessità o meno di sottoporre la proposta a VIA (valutazione integrata ambientale). La società Glm, ritenendo di aver subito un danno dal ritardo nella conclusione della procedura, aveva presentato due ricorsi Tar, entrambi respinti nel 2019, per poi appellarsi al più alto organo amministrativo, il Consiglio di Stato. Quest'ultimo, con la sentenza emessa a fine 2020 ma pubblicata solo la scorsa settima, mette la parola fine sull'intera vicenda rigettando integralmente l'istanza della società.

Ripercorrendo l'intero iter, i giudici hanno stabilito che il ritardo lamentato dalla società non può essere imputabile all'amministrazione, ma piuttosto alla stessa Glm, il cui comportamento sarebbe stato determinante nel condizionare i tempi del procedimento, «tale da eliminare ogni imputabilità del ritardo all’amministrazione, posto che proprio le continue interlocuzioni per convincere l’amministrazione della bontà della propria tesi hanno protratto il procedimento preliminare di verifica oltre ogni tempo utile per la partecipazione al bando Gse». Nel merito, a seguito delle perplessità espresse dalla Provincia sulla fattibilità progettuale del trattamento della frazione umida – vista l'incoerenza rispetto alla pianificazione regionale – vi era la necessità di apportare modifiche alla proposta. Una richiesta che il Savi, servizio di valutazione ambientale, aveva a più riprese sollecitato, fino ad assegnare un termine dopo il quale si sarebbe proceduto all'archiviazione della pratica, così come poi avvenne. «È imputabile alla società la mancata produzione delle integrazioni concernenti l’effettiva portata del progetto a seguito delle interlocuzioni intercorse con gli uffici del Savi», sentenziano i giudici.

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