Consorzio di bonifica, nomina illegittima
Accolto il ricorso di Gianluca Lilliu contro l’incarico di direttore generale a Marcello Giacobbe
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TORTOLÌ. Il Tribunale di Lanusei ha pronunciato la sentenza nella causa in materia di lavoro promossa dall’ingegner Gianluca Lilliu (tutelato dall’avvocata Irene Madeddu) ricorrente contro il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra (difeso dall’avvocato Arcangelo Guzzo) , e contro l’ingegner Marcello Giacobbe (difeso dagli avvocati Luigi Cardia ed Enzo Pinna), direttore generale dello stesso ente territoriale. Il giudice ha accolto il ricorso proposto dall’ingegner Lilliu e per l’effetto ha dichiarato illegittima la nomina dell’ingegner Marcello Giacobbe a direttore generale del Consorzio di Bonifica d’Ogliastra (deliberazione 15 del 23 giugno 2020), invalidando il contratto individuale di lavoro stipulato il 3 novembre 2020 tra l’ingegner Giacobbe e il Consorzio.
Il giudice dichiara il diritto «del ricorrente ingegner Gianluca Lilliu allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione del direttore generale dell’ente approvata con determinazione del responsabile del procedimento in data 25 luglio 2019 e quindi alla chiamata per l’assunzione quale direttore generale del Consorzio». Nella sentenza si annullano le dimissioni da direttore dell’Area tecnica che erano state rassegnate il 2 novembre 2020 dall’ingegner Marcello Giacobbe e per l’effetto condanna il Consorzio di Bonifica al ripristino del rapporto di lavoro con lo stesso Giacobbe, riassegnandolo al ruolo di responsabile del servizio tecnico-agrario. Il ricorso parte dal fatto che del dicembre 2018 il Consorzio aveva indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione del direttore generale. All’articolo 10 del bando, fra l’altro, era precisato che «se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall’assunzione». Il 25 luglio 2019 era stata approvata la graduatoria finale: il ricorrente si era classificato quarto. Le prime due in graduatoria, per due diversi motivi, in base all’articolo 10 erano state dichiarate decadute. E si era deliberato di assumere alla carica di direttore generale Marcello Giacobbe, classificatosi terzo. Il Consorzio fissava la data di presa di servizio al 13 agosto 2020: data in cui, secondo il ricorso, l'ingegner Giacobbe non si presentava per l'assunzione. Lo stesso , per il ricorrente, non veniva dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 10 del bando – come per la prima e seconda in graduatoria – ma veniva assunto con successivo contratto nel novembre 2020.
Il giudice dichiara il diritto «del ricorrente ingegner Gianluca Lilliu allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione del direttore generale dell’ente approvata con determinazione del responsabile del procedimento in data 25 luglio 2019 e quindi alla chiamata per l’assunzione quale direttore generale del Consorzio». Nella sentenza si annullano le dimissioni da direttore dell’Area tecnica che erano state rassegnate il 2 novembre 2020 dall’ingegner Marcello Giacobbe e per l’effetto condanna il Consorzio di Bonifica al ripristino del rapporto di lavoro con lo stesso Giacobbe, riassegnandolo al ruolo di responsabile del servizio tecnico-agrario. Il ricorso parte dal fatto che del dicembre 2018 il Consorzio aveva indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione del direttore generale. All’articolo 10 del bando, fra l’altro, era precisato che «se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall’assunzione». Il 25 luglio 2019 era stata approvata la graduatoria finale: il ricorrente si era classificato quarto. Le prime due in graduatoria, per due diversi motivi, in base all’articolo 10 erano state dichiarate decadute. E si era deliberato di assumere alla carica di direttore generale Marcello Giacobbe, classificatosi terzo. Il Consorzio fissava la data di presa di servizio al 13 agosto 2020: data in cui, secondo il ricorso, l'ingegner Giacobbe non si presentava per l'assunzione. Lo stesso , per il ricorrente, non veniva dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 10 del bando – come per la prima e seconda in graduatoria – ma veniva assunto con successivo contratto nel novembre 2020.
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