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Olbia

Olbia, minacciò un sottoposto: ufficiale dei carabinieri condannato

di Tiziana Simula
Olbia, minacciò un sottoposto: ufficiale dei carabinieri condannato

La Cassazione conferma la sentenza. L’episodio accaduto nel 2016 fuori dalla caserma

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OLBIA. «Lei mi ha fatto del male, voglio sapere se suo figlio è a Siniscola di servizio, così l’anno prossimo gli farò del male quando andrò lì... Gli farò male». Con queste parole – come riporta la sentenza della Corte di Cassazione – l’ufficiale comandante della sezione operativa del Reparto territoriale di Olbia si era rivolto a un luogotenente suo sottoposto. Era il 29 febbraio 2016, e ad assistere alla conversazione, avvenuta nel piazzale antistante la caserma, c’erano diverse persone (un brigadiere, un appuntato scelto e la fidanzata dell’imputato), attraverso l’esame dei quali è stata ricostruita la vicenda. Per quella frase, il comandante venne condannato dal tribunale militare di Roma, nel novembre 2017, a 4 mesi di reclusione militare per il reato di minaccia ad inferiore. Sentenza confermata un anno dopo, nell’ottobre 2018, dalla Corte militare di appello.

Ora, anche la Corte di Cassazione, a cui l’imputato aveva presentato ricorso contro la sentenza della Corte militare d’appello, dà ragione al luogotenente minacciato, costituito parte civile con l’avvocato Flavio Rossi Albertini del Foro di Roma: la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna dell’ufficiale. In appello era stata riconosciuta la responsabilità dell’imputato e le caratteristiche della minaccia che aveva rivolto al suo sottoposto con la prospettazione di fare del male a suo figlio, questo aveva convinto i giudici a valutare come grave la vicenda negando quindi l’applicazione della “particolare tenuità del fatto”. La Cassazione ha rilevato «la correttezza della qualificazione effettuata dalla Corte militare di appello, come minaccia ad inferiore» confermando, in sostanza, l’effetto intimidatorio di quelle parole.

Il difensore dell’ufficiale condannato, l’avvocato Pierfrancesco Bruno del Foro di Roma, aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado, indicando una serie di motivi di impugnazione. Tra tutte, la difformità tra la frase riportata nel capo d’imputazione rispetto a quella accertata nella sentenza a conclusione dell’istruttoria dibattimentale. Per la difesa, il risultato era l’assenza di «un’apprezzabile e inequivoca valenza minatoria della frase pronunciata dal comandante». La difesa sollecitava, quindi, la nullità della sentenza impugnata, sostenendo che le differenze riscontrate tra la frase pronunciata dall’imputato e quella riportata nella deposizione della vittima delle minacce, disegnassero una condotta diversa rispetto a quella contestata: nel capo d’imputazione c’era l’evidente prospettazione di un male futuro di cui, invece, non ci sarebbe stata traccia nelle parole del comandante come riportate nella deposizione del suo sottoposto. Ma sia questo, sia gli altri motivi di ricorso sostenuti dalla difesa non sono stati condivisi dalla Cassazione. Che ha rigettato il ricorso e confermato la condanna.

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