Covid, emessa l'ordinanza: San Teodoro è in zona rossa
Le restrizioni ordinate dalla sindaca Rita Deretta dopo la ventina di casi
SAN TEODORO. La sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, ha emesso l'ordinanza con cui entra in vigore nel centro gallurese la zona rossa. Tutto determinato da una ventina di casi positivi al Covid.
Vietato spostarsi in entrata e in uscita dal territorio comunale, negozi, bar e ristoranti chiusi, restano aperti tabaccai, farmacie e parafarmacie, rivendite di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole. È consentito lo spostamento all'interno del Comune tra le ore 5 e le ore 22, una sola volta al giorno verso un'altra abitazione privata, nel massimo di due persone, oltre ai minori di 14 anni. «In esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi Covid-19 registrati nei giorni scorsi, come effettuato dalla Ats di Olbia, è emersa una situazione di criticità in esito a cluster, verificatosi presso due distinti nuclei familiari e diffuso tra il centro e le frazioni e provocato dal virus a variante VOC202012/01», è spiegato nell'ordinanza; «dal tracciamento effettuato dalla Ats in collaborazione con gli uffici comunali il territorio a oggi presenta 20 casi accertati di positività».
Allarme anche nella vicina Budoni dove, dopo il caso di un minore risultato positivo alla variante inglese del coronavirus, il sindaco Giuseppe Porcheddu ha disposto oggi la chiusura di tutte le scuole, fino a nuovo ordine, «per tutelare la salute dei docenti e degli alunni e del personale Ata».
Questi i punti fondamentali dell'ordinanza.
a) E’ individuata quale zona rossa il Comune di San Teodoro per il quale si applicano le misure più restrittive di cui all’art.3 del DPCM 14 gennaio 2021, come di seguito descritte;
b) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune, nonché all’interno del Comune, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
c) È consentito il rientro al domicilio, alla residenza o all’abitazione di coloro che fossero alla data della presente ordinanza fuori dal Comune; il transito solo qualora necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;
d) Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
e) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del succitato DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. ff) del DCPM 14 gennaio 2021. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
f) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
g) tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DCPM 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese;
h) sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva;
i) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
j) le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
k) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
l) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al DPCM 14 gennaio 2021;
m) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza,
anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. Gli Uffici Comunali sono chiusi al pubblico;
n) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza;
o) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;
p) E’ disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
q) È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private;
r) È demandata alla Ats di Olbia di assumere, in accordo con il Comune di San Teodoro ogni opportuna ulteriore azione ritenuta necessaria, in caso di modifica della situazione epidemiologica