Zanne di elefante ereditate consegnate alla Forestale
Una famiglia di Arborea ha deciso di disfarsi di undici pezzi, cinque lavorati Erano legalmente importate secondo le norme a tutela delle specie in estinzione
ARBOREA. Un’eredità alla quale hanno preferito rinunciare. Le undici zanne di elefante, cinque delle quali finemente lavorate, sono così state consegnate al personale del Servizio ripartimentale del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale di Oristano. Erano infatti in una abitazione di Arborea, i cui proprietari, per principio, non hanno voluto tenere parti di animali in via d’estinzione; e la conseguenza è stata che le zanne sono andate all’Ufficio Cites, alla Direzione generale del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale in Cagliari. Dietro la sigla Cites, si cela proprio la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione.
Le zanne erano state regolarmente importate in Italia prima degli anni 80 da Giuseppe Mussi che a lungo aveva lavorato nello Zaire, in Congo, in Ciad, alle Mauritius e in Camerum, dove risiedeva con la famiglia. Giuseppe Mussi rientrava in Italia solo per brevi periodi, e durante uno di questi viaggi aveva portato le zanne. Si tratta di reperti appartenente alla specie elefante africano, una specie inclusa nel regolamento Ce 388/97, tra le specie che godono di regime di massima protezione in quanto a forte rischio di estinzione. La commercializzazione all'interno della Comunità Europea può avvenire esclusivamente a seguito di una certificazione della Cites, rilasciata dagli uffici competenti.
Solo dopo aver accertato la legale introduzione nella Comunità Europea, la legale detenzione di questi reperti è possibile solo in caso di denuncia di possesso effettuata nell'anno 1992, ma gli stessi oggetti non possono essere alienati se non dopo il rilascio di apposita certificazione.
Siglata a Washington nel 1973, la Convenzione Cites tutela, elencandoli in tre appendici, circa 35mila specie di animali e vegetali. Le specie selvatiche sono oggetto della tutela a prescindere dal loro stato di animali vivi, morti o loro parti e prodotti derivati.
La semplice detenzione di oggetti in avorio lavorato quali statuette e monili è consentita dalla legge, mentre la vendita può avvenire solo in presenza della citata certificazione. Per gli oggetti in avorio lavorati e acquisiti prima dell'anno 1947, il regolamento. Nel caso in cui si venisse in possesso per via ereditaria o casuale di reperti provenienti da animali protetti ed in assenza della specifica autorizzazione, per evitare la denuncia e il conseguente procedimento penale, è necessario segnalare tempestivamente il fatto e consegnare gli stessi al servizio Cites del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale.
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