La Nuova Sardegna

Oristano

Il Tar affonda le pale eoliche in mare

di Roberto Petretto
Il Tar affonda le pale eoliche in mare

Dopo due anni la sentenza sul ricorso Interconsult. Per i giudici il “no” della Capitaneria era fondato

14 aprile 2016
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ORISTANO. Il Tar del Lazio ha messo probabilmente la parola fine al progetto della Interconsult per la realizzazione di un parco eolico composto da una cinquantina di pale alte cento metri e piantate su un fondale di una settantina di metri. Quasi due anni fa il Tar aveva emesso un'ordinanza con la quale rigettavala richiesta di sospensiva sul provvedimento con il quale la Capitaneria di porto di Oristano aveva espresso parere negativo al progetto.

Nei giorni scorsi la terza sezione del Tar del Lazio ha pronunciato la sentenza che respinge il ricorso della Interconsult. E spiega perché la Capitaneria aveva fatto bene, due anni fa, a negare l'autorizzazione. «Il ricorso è infondato - dicono i giudici -. La società ricorrente lamenta il difetto di motivazione e la violazione del giusto procedimento asserendo che l’Amministrazione non avrebbe interloquito in ordine alle osservazioni presentate dalla Interconsult». Asserzione priva di fondamento, secondo il Tar: «L’amministrazione ha depositato la nota con la quale ha replicato a tutte le osservazioni svolte con la nota della Interconsult».

«La Capitaneria - si legge nella sentenza - aveva il compito istruttorio di operare un vaglio preliminare del progetto su esplicita richiesta del Ministero». È errato quindi dire, come fa la Interconsult, che la Capitaneria non aveva titolo a esprimere quel parere.

Un altro motivo di contestazione da parte della società che intendeva realizzare il progetto è la violazione della norma del codice della navigazione che impone la pubblicazione dell’istanza di concessione. «Anche questa censura - dicono i giudici - è infondata, in quanto si tratta di un obbligo che nasce solo nel momento in cui vi sia una istanza suscettibile di essere accolta. In applicazione dei principi di economicità ed efficacia appare congruo evitare la pubblicazione di una richiesta che non abbia superato il vaglio preliminare, al fine di non porre in essere attività inutile».

La Interconsult aveva anche fatto riferimento «al favore che la normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti». Un favore che, secondo il Tar «va comunque contemperato con gli altri interessi generali tra i quali la sicurezza della navigazione». ". Il ricorso è quindi inammissibile e ferma (salvo appello con esito favorevole al Consiglio di Stato) il progetto delle pale eoliche. Ma dichiara anche inammissibile l'istanza di risarcimento danni ipotizzata dalla società.

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