La Nuova Sardegna

"Onorevoli convinti di essere padroni del denaro pubblico"

di Mauro Lissia
"Onorevoli convinti di essere padroni del denaro pubblico"

La motivazione della condanna dell’ex Idv Adriano Salis: il giudice Ornano spiega come venivano usati i fondi

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CAGLIARI. C’era un consigliere regionale, Giuseppe Giorico, che non voleva neppure sentir parlare di rendiconti, pezze giustificative, ricevute di spese. Dall’amministratore del suo gruppo pretendeva semplicemente la «quota individuale», quei 2500 euro al mese tratti dal fondo del consiglio regionale, da usare a proprio piacimento e senza fastidiosi controlli. Quando la funzionaria Ornella Piredda chiedeva documenti di spesa, Giorico alzava la spalle. Così, tra il 2004 e il 2009, l’esponente del centrodestra algherese ha incassato 161 mila euro senza che nessuno abbia mai saputo come li abbia impiegati. Presto dovrà spiegarlo ai giudici del tribunale, che lo stanno processando insieme ad altri diciassette. Compresi alcuni che qualche dubbio se l’erano posto, malgrado la prassi fosse proprio quella rivendicata da Giorico.

La motivazione. La conferma è nelle 128 pagine che il giudice Cristina Ornano ha scritto per motivare la sentenza di condanna a un anno e otto mesi dell’ex Idv Adriano Salis, colpevole di peculato aggravato, pagine da cui emergono comportamenti di incredibile tracotanza, protagonisti gli onorevoli sardi, convinti di poter disporre liberamente del denaro pubblico in forza di un’autonomia dell’assemblea regionale confusa - come spiega alla perfezione il giudice - con una totale quanto illegittima autoreferenzialità finanziaria, spinta al punto da credere di potersi muovere fuori dai limiti imposti dal codice penale.

Nessun controllo. Scrive il magistrato: «La realtà è che le somme sono state erogate a prescindere da qualsivoglia verifica anche solo formale sulla spesa, talvolta sulla base della semplice attestazione del consigliere che allega fatture, ricevute, scontrini e quant'altro per spese di viaggi, alberghi, ristoranti, taxi, colazioni, generi alimentari vari, certificando implicitamente che sono stati destinati allo svolgimento di attività compiuta nell'interesse dei gruppi consiliari, talvolta erogate al singolo consigliere su richiesta verbale di questi e disposizione del capogruppo senza alcuna documentazione, talvolta assegnate a sé dal capogruppo, altre volte ripartite pro quota e di fatto assegnate come una sorta di integrazione dell'indennità».

Soldi spartiti. Soldi destinati all’attività dei gruppi, divisi amabilmente tra i consiglieri: «Il mancato rinvenimento della documentazione giustificativa delle spese sostenute dai consiglieri con i contributi riservati ai fondi - scrive il giudice Ornano - non è quindi conseguenza di un accidente, né della disciplina regolamentare, ma del convincimento da parte dei consiglieri di essere sollevati dall'obbligo di giustificare la spesa del pubblico denaro e di renderne il conto».

Fuori dalla legge: «Convincimento doppiamente erroneo - scrive il giudice - perché da un lato nessuna delle norme esaminate autorizzava una tale interpretazione, dall'altra perché esiste un obbligo che investe tutti coloro che, rivestendo una pubblica funzione, maneggiano denaro pubblico di rendere il conto della gestione o della spesa». Basterebbe questo, ma il giudice argomenta ancora riferendosi alle posizioni di Salis e dei diciotto consiglieri sotto processo pubblico in tribunale: «La Corte di Cassazione ha affermato l'obbligo di giustificazione della spesa con la sentenza 23066 del 14.5.2009 nella quale si è affermato che persino "…le spese qualificate come riservate da norma giuridica positiva sono soggette all'obbligo costituzionale di giustificazione causale intesa come indicazione puntuale e coeva della sua destinazione nell'ambito delle finalità strettamente connesse alle specifiche competenze ed attribuzioni istituzionali dei soggetti che ne possono disporre - e non di un mero generico interesse pubblico che non trovi in quelle specifiche competenze la propria pertinenza - è pertanto vera e propria condizione necessaria per la liceità della spesa stessa».

Prassi illegale. La conseguenza è che la prassi di non rendicontare le spese «non legittimava i consiglieri dall'utilizzare i fondi per fini diversi da quelli per cui erano loro assegnati, ma neppure li esonera a posteriori dall'obbligo di fornire puntuale e coeva giustificazione della spesa sostenuta e della sua coerenza con le finalità pubblicistiche per cui era erogata». Come dire: sarebbero ancora in tempo per farlo, ma finora - tra udienze, interrogatori e memorie che nel complesso riguardano 64 onorevoli ed ex onorevoli regionali - s’è visto ben poco.

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