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Imu agricola, la Regione vince al Tar

Imu agricola, la Regione vince al Tar

Accolto il ricorso sull’illegittimità dell’imposta, l’ultima parola spetta alla Corte Costituzionale

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CAGLIARI. Buone notizie per il mondo delle campagne: il Tar del Lazio ha condiviso alcune questioni di illegittimità sollevate dalla Regione sull’imposta dell’Imu agricola. Ora l’ultima parola passa alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi sulla costituzionalità della norma, a seguito della presentazione di vari ricorsi tra i quali anche quello della Regione Sardegna. L’udienza è fissata per il prossimo 5 luglio 2016.

«I nostri uffici legali hanno fatto un lavoro straordinario – ha commentato l’assessore dell’Agricoltura, Elisabetta Falchi –, adesso dobbiamo far valere le ragioni del mondo delle campagne nell’ultimo passaggio della Suprema Corte. Se il risultato dovesse essere positivo si aprirebbe un varco importante che potrebbe portare all’annullamento dell’imposta, considerata da sempre iniqua e non sostenibile dall’intero comparto agricolo isolano».

Il collegio del tribunale amministrativo nella sentenza ritiene “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n.4, poi convertito in legge, che prevede l’esenzione dell’Imu agricola per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat”.

Secondo il Tar del Lazio la fondatezza del ricorso sarebbe legata all’uso che si è fatto della classificazione Istat sul grado di montanità dei comuni che andava invece individuata con legge. Vi sarebbe infatti, sempre secondo la sentenza, la “possibile violazione dell’art. 23 della Costituzione secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

La norma nazionale ha infatti fissato il criterio generale per ottenere l’esenzione dall’Imu, “vale a dire l’ubicazione dei terreni agricoli e di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nei Comuni parzialmente montani, ma ha demandato la classificazione dei Comuni come totalmente montani, parzialmente montani o non montani all’Istat”. Dunque il presupposto per l’applicazione dell’imposta e della agevolazione discende da una variabile esterna al dettato legislativo e, secondo il Tar, potenzialmente incostituzionale.

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