«Si può chiedere di morire e la volontà va rispettata»
Maria Mura, giudice tutelare: il trattamento sanitario non deve essere imposto
CAGLIARI. Staccare la spina di una macchina che tiene in vita il corpo di una persona non è un gesto specificamente previsto nella legislazione italiana ma, con un percorso che passa spesso attraverso l’Ufficio del giudice tutelare, questa azione, si può compiere. È ciò che è accaduto a Cagliari nel caso di Walter Piludu, l’ex presidente della Provincia malato di sla che è stato esaudito nella sua volontà di interrompere l’attività terapeutica ed è deceduto.
Maria Mura è la presidente della prima sezione del Tribunale di Cagliari da cui dipendente l’Ufficio del giudice tutelare: il caso Piludu è passato nel suo studio perché la decisione del giudice tutelare discende, sì, dal convincimento del singolo giudice, ma è prassi dell’Ufficio che ci si confronti su argomenti delicati come lo è certamente il fine vita di un essere umano. «Il nostro ordinamento giudiziario – spiega la dottoressa Mura – in una interpretazione sistematica delle norme ci consente di dare la massima attuazione alla volontà della persona. Non siamo di fronte all’eutanasia, tutt’altro. Il confine è il diritto alla tutela della salute dell’individuo e l’articolo 32 della nostra Costituzione è chiarissimo: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E infatti – sottolinea la magistrata – l’unico caso previsto dalla legislazione italiana è il tso, il trattamento sanitario obbligatorio, al di là del quale nessuna coazione può esserci».
Il rispetto della volontà delle persone a proposito dei trattamenti sanitari discende anche da convenzioni europee e, spiega sempre Maria Mura, ha un preciso riscontro «anche nel codice deontologico del medico secondo il quale i trattamenti sanitari devono essere condivisi e partecipati». L’altra faccia del problema è l’eventuale obiezione di coscienza di un medico che non ritiene adeguato alla situazione il gesto estremo di staccare la spina di una macchina salva vita. L’obiezione di coscienza ovviamente è ammessa, «è successo in un caso – spiega Mura – che ci sia stato un ritardo nell’esecuzione del decreto del giudice tutelare per l’obiezione di coscienza di un medico, ma la struttura pubblica deve garantire il rispetto della volontà del paziente e quindi deve provvedere a far eseguire la disposizione del giudice. E così avvenne anche nel caso cui ho appena fatto riferimento».
L’Ufficio del giudice tutelare valuta un gran ventaglio di richieste, ma quelle drastiche, dice la presidente, «sono pochissime». Oltre il caso Piludu, di recente l’Ufficio è intervenuto per una donna di 70 anni «lucidissima», che rifiutava le trasfusioni. «Era una testimone di Geova, abbiamo interloquito con i medici e con i familiari, la donna era irremovibile nonostante la piena consapevolezza delle conseguenze». La donna, poi, è morta.
L’argomento diventa di particolare delicatezza quando la persona non è cosciente: «Fece scuola il caso Englaro – ricorda Mura – la Corte di Cassazione mise alcuni paletti fondamentali». Di fronte a una vita non cosciente, per decidere se protrarre la terapia o sospenderla, «bisogna – sottolinea la magistrata – ricostruire la volontà del paziente».
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