Moby-Tirrenia, stop alla maxi multa
Il Consiglio di Stato conferma: ricalcolare la sanzione dell’Antitrust da 29 milioni
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SASSARI. Un’altra vittoria giudiziaria per il Gruppo Onorato. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado del Tar del Lazio con la quale era stato imposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di rideterminare la sanzione di 29,2 milioni di euro che era stata comminata alle compagnie alle compagnie di navigazione Moby e Tirrenia Cia, del gruppo Onorato, nel febbraio 2018 a conclusione del procedimento per abuso di posizione dominante nel trasporto merci da e per la Sardegna. La maxi sanzione era stata comminata a Moby e Cin per aver abusato della propria «leadership» di mercato su tre rotte di trasporto delle merci: Nord Sardegna-Nord Italia, Nord Sardegna-Centro Italia, Sud Sardegna-Centro Italia. Una condotta che avrebbe violato l’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Ue. L’istruttoria e la relativa sanzione erano state innescate dalle segnalazioni di due società di trasporti merci, la Trans Isole Srl e la Nuova Logistica Lucianu Srl, accompagnata da una compagnia di trasporto marittimo, la Grimaldi Euromed Spa, alle quali si era successivamente unita la costola aziendale che si occupa di trasporto marittimi del gruppo Grendi.
Già lo scorso 17 luglio l’Antitrust ha aperto l'iter per rideterminarne l'importo. Ma ora i giudici amministrativi di secondo grado, in particolare evidenziano che «nel respingere l'appello proposto dall'Autorità, va confermata la conclusione fatta propria dal giudice di primo grado nella parte in cui afferma, nella sentenza qui oggetto di appello, non solo la inapplicabilità dell'aggravamento, in applicazione del criterio dell'entry fee, ma anche la riduzione della percentuale del 9 per cento delle vendite, individuata dall'Autorità per la definizione dell'importo base della sanzione inflitta, stante la richiamata necessità di ridurre l'arco temporale individuato per il permanere della condotta abusiva, dovendosi quest'ultimo limitarsi al periodo che va dal 28 settembre 2015 al gennaio 2017».
«La sentenza del Consiglio di Stato conferma dunque le osservazioni del Tar che aveva evidenziato una totale superficialità dell'inchiesta condotta dall'Agcm – si legge in una nota del gruppo – del tutto incomprensibilmente allineata alle tesi dell'esposto, senza aver eseguito le opportune verifiche del caso, annullando la sanzione».
Già lo scorso 17 luglio l’Antitrust ha aperto l'iter per rideterminarne l'importo. Ma ora i giudici amministrativi di secondo grado, in particolare evidenziano che «nel respingere l'appello proposto dall'Autorità, va confermata la conclusione fatta propria dal giudice di primo grado nella parte in cui afferma, nella sentenza qui oggetto di appello, non solo la inapplicabilità dell'aggravamento, in applicazione del criterio dell'entry fee, ma anche la riduzione della percentuale del 9 per cento delle vendite, individuata dall'Autorità per la definizione dell'importo base della sanzione inflitta, stante la richiamata necessità di ridurre l'arco temporale individuato per il permanere della condotta abusiva, dovendosi quest'ultimo limitarsi al periodo che va dal 28 settembre 2015 al gennaio 2017».
«La sentenza del Consiglio di Stato conferma dunque le osservazioni del Tar che aveva evidenziato una totale superficialità dell'inchiesta condotta dall'Agcm – si legge in una nota del gruppo – del tutto incomprensibilmente allineata alle tesi dell'esposto, senza aver eseguito le opportune verifiche del caso, annullando la sanzione».
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