Ecco gli “avvisi di garanzia” per i dirigenti regionali
di Roberto Petretto
Partite le lettere che segnano l’avvio del procedimento disciplinare
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SASSARI. Il provvedimento disciplinare è partito: come previsto dall’articolo 50 della legge 31 del 1998, aggiornata con la finanziaria del 2005, la direzione generale del Personale ha inviato ieri le lettere a dirigenti e collaboratori di cui è stata accertata la partecipazione al pranzo vietato alle terme di Sardara.
Le lettere sono state indirizzate innanzitutto al comandante del corpo forestale e di vigilanza ambientale, Antonio Casula; ai direttori generali dell’assessorato Enti locali, Umberto Oppus, e dell’assessorato all’Industria, Alessandro Naitana: al portavoce del presidente della Giunta, Mauro Esu e al fratello, che ha un incarico di consulente dell’assessorato all’Urbanistica; al capo di gabinetto dell’assessorato all’Industria, Alberto Urpi (che è anche sindaco di Sanluri).
Al direttore generale facente funzioni dell’agenzia Forestas, Giuliano Patteri, l’avvio del procedimento disciplinare sarà inviato da un dirigente superiore. Allo stesso modo sarà l’assessorato alla Sanità a far partire la lettera per il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Giorgio Sorrentino.
L’invio delle comunicazioni non rappresenta un provvedimento disciplinare nei confronti degli interessati. Si tratta invece di una sorta di “avviso di garanzia” che la già citata legge del 1998 dispone sia inviato dall’amministrazione «entro dieci giorni da quando il dirigente competente all'applicazione della sanzione abbia avuto notizia del fatto».
C’era quindi un’esigenza di avviare il procedimento in tempi stretti, pena la decadenza di qualsiasi possibilità di prevedere una sanzione. Infatti «i termini per la contestazione dell'addebito e l'applicazione della sanzione sono perentori e la loro inosservanza comporta l'estinzione del procedimento».
Inoltre «l'amministrazione e gli enti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa».
Ecco quindi che le lettere partite ieri rappresentano la contestazione dell’addebito. «Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un professionista di sua fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato».
Se dopo quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, oppure dopo dieci giorni dalla contestazione se il dipendente non chiede di essere sentito «la sanzione deve essere applicata nei successivi dieci giorni».
Spetterà poi alla Giunta irrogare la sanzione che il dipendente potrà impugnare. Possibile anche la richiesta di un ridimensionamento della sanzione, ma in questo caso si perde il diritto all’impugnazione.
Le lettere sono state indirizzate innanzitutto al comandante del corpo forestale e di vigilanza ambientale, Antonio Casula; ai direttori generali dell’assessorato Enti locali, Umberto Oppus, e dell’assessorato all’Industria, Alessandro Naitana: al portavoce del presidente della Giunta, Mauro Esu e al fratello, che ha un incarico di consulente dell’assessorato all’Urbanistica; al capo di gabinetto dell’assessorato all’Industria, Alberto Urpi (che è anche sindaco di Sanluri).
Al direttore generale facente funzioni dell’agenzia Forestas, Giuliano Patteri, l’avvio del procedimento disciplinare sarà inviato da un dirigente superiore. Allo stesso modo sarà l’assessorato alla Sanità a far partire la lettera per il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Giorgio Sorrentino.
L’invio delle comunicazioni non rappresenta un provvedimento disciplinare nei confronti degli interessati. Si tratta invece di una sorta di “avviso di garanzia” che la già citata legge del 1998 dispone sia inviato dall’amministrazione «entro dieci giorni da quando il dirigente competente all'applicazione della sanzione abbia avuto notizia del fatto».
C’era quindi un’esigenza di avviare il procedimento in tempi stretti, pena la decadenza di qualsiasi possibilità di prevedere una sanzione. Infatti «i termini per la contestazione dell'addebito e l'applicazione della sanzione sono perentori e la loro inosservanza comporta l'estinzione del procedimento».
Inoltre «l'amministrazione e gli enti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa».
Ecco quindi che le lettere partite ieri rappresentano la contestazione dell’addebito. «Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un professionista di sua fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato».
Se dopo quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, oppure dopo dieci giorni dalla contestazione se il dipendente non chiede di essere sentito «la sanzione deve essere applicata nei successivi dieci giorni».
Spetterà poi alla Giunta irrogare la sanzione che il dipendente potrà impugnare. Possibile anche la richiesta di un ridimensionamento della sanzione, ma in questo caso si perde il diritto all’impugnazione.
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