Protezione per chi fugge dalla guerra
Per restare in Italia incidono il lavoro ma anche il livello d’integrazione
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SASSARI. Diritto di asilo, status di rifugiato, protezione internazionale sussidiaria o temporanea. La normativa che disciplina la posizione degli stranieri è variegata e si è arricchita moltissimo negli ultimi anni per via del massiccio afflusso di migranti nel nostro Paese. Il diritto di asilo è riconosciuto dalla Costituzione (articolo 10, terzo comma) allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’esercizio delle libertà democratiche. Ma il diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento dello status di rifugiato: per quest'ultimo occorre che il singolo richiedente abbia subìto specifici atti di persecuzione nel proprio Paese. Il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione ditale Paese. I rifugiati sono inseriti nel sistema di protezione internazionale. Chi invece, come il senegalese Kaoussou Djitte, non proviene da un Paese in guerra né è vittima di persecuzioni, per rimanere in Italia deve rispettare alcune condizioni ma la decisione finale dipende da una serie di parametri oggettivi e soggettivi, che si riferiscono alla storia personale, alle ragioni delle richieste e al paese di provenienza. A decidere sono le commissioni territoriali, per la Sardegna la sede è a Cagliari. I commissari ascoltano il richiedente, che ha diritto di esprimersi nella sua lingua e di essere assistito da un legale. Viene esaminata la situazione lavorativa e il livello di integrazione: un contratto stabile assicura la permanenza in Italia, ma incidono anche altri fattori. Se un soggetto dimostra di essersi integrato in un territorio, per esempio attraverso lo sport, ha più possibilità di ottenere un parere favorevole. Ad ogni modo, dopo un responso negativo possono trascorrere anche due anni durante i quali la situazione, per esempio quella lavorativa, può cambiare e condizionare la scelta finale. Se infatti in prima istanza la stragrande maggioranza delle richieste viene respinta, quasi nessuno, a meno che non si sia macchiato di crimini gravi, viene rimpatriato subito. (si. sa.)
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